Mediazione Civile Volontaria : la mancata partecipazione è sanzionata ugualmente

Tavola-rotonda

Per il Tribunale di Verona, _ Dott. Vaccari del 16.01.2016, la parte chiamata in mediazione che non partecipa al procedimento senza addurre un giustificato motivo deve essere condannata a corrispondere all’entrata del bilancio una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio incardinato per la medesima controversia. Tale sanzione ha valenza generale per la mediazione e prescinde totalmente dalla soccombenza in giudizio.

Sono i princìpi generali, affermati nella sentenza del  Tribunale Veneto,  a conclusione di un processo avente ad oggetto la richiesta di pagamento di una somma di euro 300.000,00 a titolo di compenso e/o risarcimento danni per lo svolgimento di un incarico volto alla individuazione dei fondi di private equity interessati ad acquistare le partecipazioni si una società per azioni, operante nella produzione e commercializzazione di vini, di cui erano titolari i convenuti.

Il giudice veronese, giunge a ritenere infondata la domanda giudiziale e precisa che le risultanze istruttorie non possono essere sovvertite dal solo argomento di prova, costituito dalla mancata partecipazione dei convenuti al procedimento di mediazione promosso ante causam dalla parte attrice.

Per contro perviene invece a condannare i convenuti a corrispondere all’entrata del bilancio una somma pari al contributo unificato (euro 1.056,00), in applicazione del disposto dell’articolo 8, comma 4-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 28/2010.

E l’ordinanza è importante, proprio  perché per la prima volta il giurisprudenza si prende posizione circa il dubbio interpretativo emerso in dottrina sulla applicabilità della norma richiamata anche al procedimento di mediazione avviato volontariamente e, quindi, non in virtù di un obbligo

Ed il giudice scaligero prende posizione chiarendo che a suo avviso, s la norma indicata «trova applicazione anche nel caso di mediazione volontaria e non solo, come sostenuto da qualche commentatore, nel caso di mediazione obbligatoria, come si evince dalla sua collocazione all’interno di una norma che regola il procedimento di mediazione in generale».

Inoltre, detta disposizione prescinde totalmente dalla soccombenza nel successivo giudizio, atteso che, in attuazione del principio di causalità, mira a sanzionare la parte che, sottraendosi alla procedura stragiudiziale, provoca il giudizio.

Infine, rilevato che i convenuti rimasti assenti in mediazione non hanno addotto alcun motivo giustificativo nemmeno in sede giudiziale se non al momento della discussione  ha ribadito che una simile posizione, che presuppone la convinzione della fondatezza dei propri assunti, non è idonea ad integrare il giustificato motivo di assenza che vale a sottrarre la parte che non compare in mediazione alla sanzione pecuniaria». dato che, di contro,  «non vi sarebbe mai occasione per applicare la norma sopra citata, dal momento che ciascuna parte che agisce o resiste in giudizio ha quella convinzione»

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