DERIVATI E OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA BANCA

La Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza an. 3524/2916 che il promotore finanziario e la banca non hanno  responsabilità per le perdite riportate dal cliente-investitore in un contratto uniforme per strumenti finanziari derivati.

E’ sufficiente, infatti,  che in funzione dell’elevato rischio dell’investimento, abbiano prospettato al cliente non solo la possibilità di perdere il capitale investito, avvertendolo che la perdita può andare oltre, a causa del cosiddetto effetto leva.

Il ricorso era imperniato soprattutto sull’inadempimento degli obblighi informativi da parte di banca e promotore finanziario.

La Suprema Corte di Cassazione ha riesaminato la sentenza di appello, che era già andata contro  le ricorrenti, osservando che essa aveva affrontato correttamente tutti gli aspetti legati all’informativa alla clientela; di fatti, il contratto palesava tutti i rischi, anche quanto alle perdite superiori all’esborso originario, perché vi si dava conto che l’investimento comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non quantificabili.

Il ricorso lamentava la mancanza di un’ulteriore avvertenza su qualità e rischiosità dei titoli, man mano che venivano svolte le operazioni su derivati comprese nel contratto. La Corte asserisce, senza rischio di smentita,  che quest’ultimo è uno strumento prettamente speculativo e quindi il fatto che un’operazione singola sia su derivati scolora ai fini informativi del rischio.

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