Il giudice può ordinare una «nuova» mediazione anche dopo il tentativo preventivo andato male e in caso di inerzia vige l’improcedibilità dell’intera domanda

Tavola-rotonda

Il Tribunale di Roma, sempre in prima linea quando si parla di “Mediazione”, con la sentenza emessa in data 29.10.2015, a firma Dott. Moriconi, ha stabilito che la domanda giudiziale va dichiarata improcedibile se la parte attrice non ha avviato la mediazione disposta dal giudice; alcun valore esimente ha la circostanza che tale procedimento fosse stato già inutilmente esperito, preliminarmente all’ instaurazione della causa,  così come la successiva adesione alla proposta conciliativa giudiziale.
Con tale pronuncia, il Giudice Capitolino,  pone fine a una vicenda processuale nella quale l’attore lamentava un danno derivante dall’essere stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali e si era visto riconoscere soltanto una parte del risarcimento in quanto la compagnia di assicurazioni riteneva sussistere un concorso di colpa per essere stato imprudente; preliminarmente al giudizio era stata esperita inutilmente la mediazione e il giudice aveva formulato proposta conciliativa disponendo in via subordinata (nel caso di mancato accoglimento della stessa) la mediazione.
La sola parte attrice aderiva alla proposta conciliativa del giudice, che prevedeva il versamento di una somma integrativa a titolo di danno seguendo un percorso equitativo, ma non attivava la mediazione ritenendone prevedibile l’esito infruttuoso tenuto conto, arbitrariamente, che  il preventivo svolgimento della stessa e il fatto che dagli scambi di corrispondenza intervenuti dopo l’ordinanza istruttoria non si sarebbe comunque pervenuti ad un accordo.
Il Dott. Moriconi,  nel rimarcare la diversità dei presupposti e del contesto nei quali si collocano la mediazione obbligatoria e quella demandata, condanna  il comportamento delle parti che ritiene “emblematico” di quanto sia ancora lontana la comprensione del valore strategico per il contenimento della straripante mole di contenzioso e per la pacificazione sociale che diffonde, dei vantaggi in termini di tempi stretti di conclusione e di certezza dell’ottenimento del bene della vita oggetto dell’accordo, e, in definitiva, degli straordinari risultati che la mediazione può offrire.

Previous La conferma dell’ Inps sulle novità in tema di congedo parentale. a cura dell'avv. Francesco Pizzuto
Next Il demansionamento senza mobbing legittima pienamente il danno biologico

You might also like