La Conciliazione è una cosa seria….Alt del Ministero Alfano ai “furbetti” della conciliazione

La Conciliazione è una cosa seria….Alt del Ministero Alfano ai “furbetti” della conciliazione

 

13643Il Ministero fissa i primi chiraimenti sull’applicazione della mediazione obbligatoria

Con la circolare del 4 aprile della Direzione della giustizia civile, il Ministro della Giustizia Angelino Alfano,  sbarra la strada  ai tentativi di conciliazione meramente formali e invita i mediatori a rispettare i tassativi dettami previsti dalla legge. Pe riniziare, il ministero della Giustizia statuisce come non sia corretto l’inserimento, nel regolamento di procedura dell’ente, la  disposizione che consente alla segreteria dello stesso di pronunicare una dichiarazione di conclusione della procedura per mancata adesione della parte covenuta nel caso in cui questa non si sia presentata all’incontro fissato, non avendo ottemperato agli obblighi di comunicazione della propria adesione oppure avendo comunicato, alla segreteria,  di non volere patecipare. Il ministero tiene a precisare che «la mediazione obbligatoria è tale proprio in quanto deve essere esperita anche in caso di mancata adesione della parte invitata e non può, quindi, dirsi correttamente percorsa ove l’istante si sia rivolto ad un organismo di conciliazione ed abbia rinunciato, a seguito della ricezione della comunicazione di mancata adesione della parte invitata, alla mediazione».

 

Sono vietate differenti “all’italiana” per aggirare la legge, anche perché, ribadisce la circolare, è necessario  tenere presente che il conciliatore può formulare la proposta anche in caso di assenza  di una o più parti al procedimento, spetta comunque sempre al mediatore verificare se effettivamente la controparte non si è presentata anche perché la condotta omissiva di quest’ultima, può avere una forte incidenza nel successivo giudizio.Quanto ai requisiti  dei mediatori, la circolare sottolinea il rischio anche penale cui si espone chi attesta il faslo, con riferimento alla dichiarazione sul possesso dei requisiti, si è chiesto di indicare: a) il titolo di studi posseduto; b) l’iscrizione a un ordine o collegio professionale; c) l’esperienza nella materia dei rapporti di consumo; d) la frequentazione di un corso di formazione presso un ente di formazione abilitato a svolgere l’attività di formazione dei mediatori sulla base dell’articolo 18 del decreto ministeriale 180 del 18 ottobre 2010, con l’indicazione della durata e della valutazione finale.

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