Corso Breve Di Diritto Sportivo. A Cura Dell’avv. Edoardo Ferraro

Corso Breve Di Diritto Sportivo. A Cura Dell’avv. Edoardo Ferraro

CAlcio_MordilloCorso Breve Di Diritto Sportivo – A Cura Dell’Avv. Edoardo Ferraro

Nell’imminenza del processo sportivo conseguente ai deferimenti della Procuratore Federale della FIGC Palazzi, per le imputazioni di illecito sportivo e/o di omessa denuncia relative allo scandalo del c.d. “calcioscommesse”, che si aprirà il giorno 1 agosto 2012, sembra utile dare un paio di delucidazioni in ordine ai soggetti ed allo svolgimento del procedimento stesso. 

Ovviamente ci si  limiterà ad alcune nozioni essenziali relative all’oggetto del procedimento stesso.

Per illecito sportivo si intende “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo” (art. 7 c. 1  Codice di Giustizia Sportiva – CGS).

L’omessa denuncia riguarda invece il caso di cui all’ultimo comma del predetto art. 7 CGS che prevede che “I soggetti […] che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC”.

Le imputazione del processo che inizierà il 1° agosto riguardano accuse per partite combinate (a scopo di alterare il risultato o al fine di vincere o far vincere a terzi scommesse sulle partite stesse) nonché mancate denunce da parte di soggetti tesserati FIGC che di tali alterazioni erano venuti a conoscenza.

Entrando nell’analisi dei soggetti del procedimento per illecito sportivo ed omessa denuncia, il ruolo del magistrato inquirente (che nel rito penale è del Pubblico Ministero), è svolto dalla suddetta Procura Federale che, ai sensi dell’art. 32 c. 3  CGS nella persona del Procuratore federale avvia l’azione disciplinare nei casi previsti dal presente codice e svolge le funzioni requirenti davanti agli Organi della giustizia sportiva”.

Il Giudice di I grado, nel caso di specie, sarà la Commissione Disciplinare Nazionale la quale, ai sensi dell’art. 30 c. 1 CGS “è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale”. La composizione dell’organo è, di norma, un collegio di tre membri (il Presidente più altri due giudici), ma per cause riunite o particolarmente complesse può essere di cinque.

Eventuale giudice di appello sarà la Corte di Giustizia Federale (la cui composizione è di norma di 5 membri, ma può arrivare a 7 per cause riunite o di particolare complessità, ex art. 31 CGS).

In ambito federale non vi sono ulteriori organi giudicanti. Nei procedimenti precedenti, alcuni condannati dalla Corte di Giustizia Federale impugnarono la sentenza al Tribunale Nazionale d’Arbitrato per lo Sport del CONI: tutti i ricorsi vennero respinti.

Il procedimento di cui al CGS ha natura particolarmente celere, tanto che le indagini devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva (art. 40 CGS).  Peraltro la prassi degli ultimi anni ha insegnato come non solo le indagini, ma spesso tutto il procedimento venga concluso prima dell’inizio della nuova stagione sportiva, con l’effetto che i tempi ridotti riducono ampiamente le possibilità di difesa per i soggetti deferiti.

Deve sottolinearsi, infatti, che le maggiori critiche al processo sportivo sono quelle concernenti non solo le tempistiche (da una lettura veloce dell’art. 41 CGS si evince come il Giudice, una volta ricevuti gli atti e verificata la notifica degli stessi da parte della Procura Federale ai soggetti deferiti, “dispone la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa. II termine per comparire innanzi all’Organo di giustizia sportiva non può essere inferiore a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione”. Vero che i predetti termini sono minimi ma spesso, nella prassi, corrispondono perfettamente a quelli effettivi, ed ovviamente incidono sulle possibilità di difesa.

Le difese possono poi indicare dei testimoni (“Le istanze di ammissione di testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi, nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e spese delle parti che ne fanno istanza. Il Presidente ha facoltà di ridurre le liste testimoniali”).

Inoltre, La Commissione disciplinare è investita dei più ampi poteri di indagine in ordine alla assunzione delle prove ed alla rinnovazione degli atti compiuti nella fase istruttoria, avvalendosi, se necessario, della Procura Federale”.

Oltre a tali aspetti, appare fondamentale l’aspetto dell’inversione dell’onere della prova. Pur essendo un procedimento sostanzialmente improntato sullo schema penalistico, al contrario di quanto previsto per l’ordinamento penale nel giudizio sportivo il soggetto deferito è considerato responsabile dei fatti ascrittigli, e sta a lui ed alla sua difesa discolparsi e dimostrare che le accuse mosse nei suoi confronti non corrispondono alla realtà.

A prescindere da questioni di garanzia dei diritti costituzionali (pur considerando la specialità e la particolarità dell’ordinamento sportivo), qualsiasi operatore del diritto si rende ben conto quanto complesso possa essere trovare prove a discarico credibili specie perché  vige, di norma, la presunzione sul fatto che i testimoni indicati dai deferiti confermino la versione degli stessi in quanto vogliano evitare a loro volta un deferimento.

Un ultimo accenno va fatto circa le possibili sanzioni. In linea generale “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva” (art. 16 CGS). La sanzione minima per l’illecito sportivo è di minimo tre anni (art. 7 CGS) mentre per l’omessa denuncia si può arrivare fino ad un anno. Sono previste aggravanti per la recidiva, nonché la possibilità di sconti, anche ingenti, in caso di collaborazione e/o patteggiamento.

Avv. Edoardo Ferraro

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