MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE – TRIBUNALE DI PALERMO E GENOVA

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE – TRIBUNALE DI PALERMO E GENOVA

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Tribunale di Palermo, Sez. Dist. Bagheria del 16 Agosto 2011

Il Tribunale Palermo, sezione distaccata di Bagheria, 16 agosto 2011, ha ritenuto che il procedimento sommario di cognizione debba essere oggetto di mediazione obbligatoria invocando il principio per cui, il processo sommario di cognizione (art. 702 bis c.p.c.) è, secondo l’impostazione preferibile, un processo a cognizione piena che non ha natura urgente o cautelare(causa escludente, almeno in prima battuta del ricorso alla mediazione obbligatoria come causa di procedibilità)

 

Inoltre, se esso fosse stato escluso dall’ambito di applicazione del primo comma dell’art. 5 d.lgs. 28/2010 sarebbe stato facile aggirare  il procedimento di mediazione obbligatorio instaurando processualmente la controversia con il sommario di cognizione.

Sulla stessa lunghezza d’onda, si veda la decisone del Tribunale di Genova del 18 novembre 2011 che ha affermato che il procedimento sommario di cognizione

«non rientra tra quelli per i quali è esclusa la mediazione obbligatoria,( in termini simili si è espresso Trib. Varese con ordinanza del 20 gennaio 2012).

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