Insidia e trabocchetto: grata metallica sulla strada, responsabilità dell’ente locale – Tribunale di Brindisi, Sezione di Fasano, Sentenza n. 89 del 4 giugno 2007

Tribunale di Brindisi

Sezione di Fasano

Sentenza 4 giugno 2007, n. 89

Sentenza n. 89/07
n. 125/2003 R.G. Trib.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale di Brindisi – Sez. Distaccata di Fasano, in persona del Giudice Unico dott. Alberto Munno,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d’ordine 125 dell’anno 2003

TRA

…omissisvld… e …omissisvld…., elettivamente domiciliati al Corso Garibaldi n.162 in Fasano presso lo studio dell’avv. Arturo SAPONARO, dal quale sono rappresentati e difesi come da mandato a margine dell’atto introduttivo;

ATTORI

 

CONTRO

Comune di Fasano in persona del legale rappresentante protempore, selettivamente domiciliato al Corso Roma n.84 in Brindisi presso lo studio dell’avv. Antonio Caiulo, dal quale è rappresentato e difeso da mandato a margine dell’atto introduttivo;

CONVENUTO

OGGETTO: azione di risarcimento danni da illecito aquiliano;

All’udienza del 19-02-2007 la causa era riservata perla decisione sulle conclusioni prese dalle parti come da relativo verbale.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con atto di citazione notificato il 30-07-2003 …omissisvld… e …omissisvld…. evocavano in giudizio il Comune di Fasano, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 2.800,00 in favore della …omissisvld…, e di euro 4.083,18 in favore di …omissisvld…., a titolo di ristoro dei danni al patrimonio ed alla persona rispettivamente patiti dalla prima e dal secondo a seguito dell’incidente verificatosi alle ore x del xxxxxx allorchè, mentre a bordo del motociclo Honda tg. yyyyyy di proprietà della V. e condotto dall’A., percorrevano nell’abitato di Fasano la via k. priva di pubblica illuminazione, assertivamente cadevano al suolo assieme al motociclo per causa di una grata di ferro destinata a proteggere un canale di raccolta delle acque meteoriche, e collocata trasversalmente sulla carreggiata e ad un piano inferiore rispetto a quello dell’asfalto, creando assertivamente una situazione imprevedibile ed insidiosa.

Il tutto con rivalutazione monetaria, interessi legali, spese e competenze di lite.

Si costituiva il Comune di Fasano con comparsa difensiva, contestando la domanda di cui chiedeva la reiezione con il favore delle spese di lite, e negando la sussistenza dei presupposti di insidia e/o trabocchetto, ai quali è subordinata la responsabilità civile della P.A, e la applicabilità alla fattispecie dell’art.2051 cod. civ..

Esaurita la fase di trattazione della causa senza che le parti si fossero avvalse dei poteri loro conferiti dell’art. 183 c.p.c., venivano assunte le prove richieste dalle parti ed ammesse con ordinanza istruttoria emessa art.184 c.p.c. in data 07-01-2005.

Espletata la c.t.u. disposta con successiva ordinanza del 06-07-2005, il giudizio veniva rinviato alla udienza di precisazione delle conclusioni, che venivano dalle parti rassegnate come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I: – Nell’atto di citazione la parte attrice fonda la propria domanda sulla asserita violazione del neminem laedere da parte della P.A., essendo essa venuta meno al dovere di mantenere le strade pubbliche in condizioni di regolare viabilità evitando al contempo la insorgenza di asperità costituenti insidia e/o trabocchetto per l’utente.

Così facendo parte attrice evoca indiscutibilmente la ipotesi generale di responsabilità contrattuale di cui all’art. 2042 cod. civ..

Soltanto nella comparsa conclusionale, peraltro destinata solo ad illustrare in fatto ed in diritto le conclusioni già ritualmente rassegnate, la parte fonda la propria domanda sulla diversa ipotesi normativa di cui all’art. 2051 cod. civ. che, richiedendo per la imputazione del fatto dannoso la sola accertata sussistenza del nesso di causalità tra questo e la condotta lesiva, e relegando il ruolo della colpa a mera causa esimente della detta responsabilità, consentendo al convenuto di provare la addebitabilità del fatto al caso fortuito anche con il c.d. metodo indiretto, ovverosia ricorrendo alla equazione causus=non culpa, introduce una vera e propria mutatio libelli1, inammissibile poiché posta in essere in vilolazione delle preclusioni assertive comminate con lo spirare della fase di trattazione della causa ai sensi dell’art. 183 c.p.c..

In ogni caso la fattispecie dedotta in giudizio dall’attore non può essere ricondotta nell’alveo di operatività segnato dall’art. 2051 cod. civ..

E’ infatti provato agli atti che il sinistro si è verificato su di una strada comunale – via k. in Fasano – facente parte del c.d. demanio accidentale comunale ex artt. 822 comma 2 e 824 cod. civ. e, pertanto, aperta all’uso generale della collettività che si esercita mediante la fruizione uti civis delle utilità che dal bene è possibile trarre secondo la sua propria destinazione e attitudine.

Nei confronti di siffatti beni non è configurabile una responsabilità ex art. 2051 cod. civ. a carico dell’Ente proprietario in quanto essi, per la loro estensione e per la apertura all’uso generale della collettività, non consentono all’Ente il realistico esercizio di quei poteri di controllo e vigilanza destinati a prevenire l’insorgenza dal determinismo della cosa di processi generatori di eventi lesivi di diritti ed interessi di terzi2.

L’esecuzione in parola trova il proprio fondamento nel principio ad impossibilia nemo tenetur3, e nella ratio su cui è fondata la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., richiedendo questa pur sempre la esigibilità dal custode di una condotta di controllo e vigilanza astrattamente idonea ad impedire la propagazione della cosa del determinismo produttivo dell’evento dannoso, di talchè ogniqualvolta risulti in concreto la impossibilità per il custode di esercitare un siffatto potere, viene ad essere processualmente provata la sussistenza del caso fortuito, inteso come evento dotato di autonomia efficacia etiologica sulla produzione dell’evento dannoso, e che il custode sia impossibilitato ad evitare.

La speciale ipotesi di responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. è infatti ricondotta dalla dottrina e dalla giurisprudenza nell’alveo delle ipotesi dalla dottrina e dalla giurisprudenza nell’alveo delle ipotesi di responsabilità oggettiva, connotate da rapporto di specialità con il paradigma, generale della responsabilità civile costituito dall’art. 2043 cod. civ. che, tra i propri elementi costitutivi, esige invece la accertata sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa.

Siffatto rapporto di specialità si estrinseca innanzitutto nella diversità dei presupposti, essendo la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ. fondata suil rapporto di custodia con la res, e sulla produzione di un evento dannoso per i terzi che sia il risultato etiologico di una serie causale che abbia come fattore produttivo proprio la cosa custodita.

Laddove, invece, la generale ipotesi di responsabilità aquiliana è fondata sull’azione antigiuridica colposa o dolosa produttiva di un damnum iniura datur.

I tratti differenziati più marcati si apprezzano tuttavia essenzialmente in tema di onere della prova, nella fattispecie speciale dovendo l’attore-danneggiato provare solo il nesso di causalità tra la cosa e l’evento lesivo, e non già, come nella ipotesi generale, la esistenza di una azione antigiuridica colposa o dolosa del custode, mentre quest’ultimo, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno – che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato – che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità4.

Nondimeno siffatta prova liberatoria, che non può evidentemente ridursi ad un vera e propria probativo diabolica, potrà essere efficacemente fornita non solo in modo diretto, attraverso la prova positiva del fortuito accidentale verificatosi, ma che in modo indiretto secondo la nota equazione causus=non culpa, ovverosia dimostrando la oggettiva impossibilità di esercitare un effettivo esercizio del potere di controllo sulla cosa custodita, tale da poter efficacemente escludere la operatività della causa esterna produttiva dell’evento dannoso.

E’ proprio grazie a questa seconda e corretta lettura della ipotesi speciale di responsabilità si comprende agevolmente la ratio della esclusione in parola: la vasta estensione dei beni in parola rende impossibile5 e, quindi, inesigibile la osservanza di quei poteri-doveri di controllo e vigilanza sul determinismo della res che il custode può e deve porre in essere al fine di scongiurare la propagazione di serie causali produttive di eventi lesivi di diritti ed interessi dei terzi; attività di controllo e vigilanza che, invece, sono realisticamente esercitabili e, pertanto, esigibili, in relazione a beni demaniali e/o patrimoniali che coniugano la più ridotta estensione con l’interdizione all’uso indiscriminato della collettività6.

Tanto, tuttavia, non esclude la responsabilità della P.A. e, in genere, dell’ente proprietario dei beni di si vasta estensione, dovendo questa esser fondata sul precetto generale del neminem laedere7; e che la mancata osservanza da parte della P.A. delle regole e discipline in parola, potrà configurare a suo carico una responsabilità civile ogni qualvolta la omissione dell’assolvimento dell’obbligo di manutenzione determini sui beni in parola la insorgenza di una situazione di insidia o trabbocchetto8. imposto dall’art.2043 cod. civ., in forza del quale saranno sempre sindacabili dal giudice ordinario i comportamenti della P.A. e dell’Ente proprietario del beni di vasta estensione che non siano ossequiosi delle apposite discipline o delle regole di comune prudenza e cautela, rivolte a preservare la integrità dei diritti ed interessi dei terzi

E’ così necessario esaminare se gli elementi cositutivi della responsabilità aquiliana fondata sull’art. 2043 cod. civ. siano rinvenibili nella odierna vicenda; e, naturalmente, l’onere della prova incomberà integralmente a carico della parte attrice, dovendo in difetto soccombere ai sensi dell’art. 2697 cod. civ..

II.- La valutazione della sussistenza della insidia e/o trabocchetto integra una tipica valutazione in fatto da effettuare in concreto sulla scorta della disamina delle circostanze di tempo e di luogo, ed è riservata al giudice di merito il cui apprezzamento, se congruamente motivato, è immune da censure di legittimità.

Nella valutazione in parola assume rilievo preminente la diretta osservazione del luogo di causa, effettuata mediante ispezione giudiziale o disamina di idonee riproduzioni fotografiche offerte dalla parte in assolvimento all’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ..

III: – Dall’esame delle fotografie nn.5 e 6 prodotte dall’attore si evince che la grata metallica attraversa trasversalmente la carreggiata, e si trova leggermente sottoposta dal piano stradale di pochi centimetri, non più di 3 o 4, e non certamente nella misura di 10 cm erroneamente indicata dai testimoni escussi.

Inoltre il dislivello era attenuato dalla pendenza impressa all’asfalto all’atto della posa, con l’effetto di smussare i 3-4 centimetri in cui la grata risultava sottoposta al piano stradale.

Trattasi così di una lieve irregolarità del manto stradale, che certamente non avrebbe creato alcun tipo di difficoltà a chiunque l’avesse affrontata con la dovuta cautela e prudenza proprie dell’utente della strada che impieghi nella circolazione stradale la attenzione e diligenza dovute.

Essendo le grate metalliche per lo scolo delle acque costantemente presenti sulle pubbliche vie, non possono certo definirsi come circostanze “assolutamente imprevedibili”, essendo notorio che le acque meteoriche devono trovare smaltimento nei canali di raccolta realizzati sotto il piano stradale, nei quali non possono non essere convogliate se non a mezzo proprio di grate come quella in esame.

Ne consegue che deve radicalmente escludersi uno degli elementi costitutivi della insidia trabocchetto, costituito dalla assoluta imprevedibilità, essendo al contrario le grate una caratteristica presente nelle strade dell’abitato urbano.

E’ rilevante notare in proposito l’assenza nella segnaletica tipo allegata al dpr 495/1992 di un apposito indicatore di grata metallica per acque di scolo, segno evidente che il legislatore non le ha considerate come fattori di pericolo e/o insidia.

Ugualmente è a dirsi in ordine alla invisibilità oggettiva.

Quand’anche la grata si fosse presentata ricoperta d’acqua, la circostanza avrebbe dovuto indurre il conducente del motociclo a particolare prudenza, poiché le pozzanghere sono normalmente presenti sul fondo stradale durante e immediatamente dopo le precipitazioni piovose.

Deve infatti considerarsi come la presenza di pozzanghere ed allagamenti sul fondo stradale battuto da pioggia sia evento di per sé prevedibile come naturale conseguenza prodotta secondo le leggi fisiche dalla caduta di precipitazioni9, e non può essere intesa come caso fortuito imprevedibile in quanto nient’affatto estraneo alla sequenza normale degli accadimenti10.

E’ certamente il conducente che avesse percorso quel tratto prestando alle condizioni della viabilità la dovuta attenzione imposta dalle regole di comune cautela e prudenza imposte dall’art. 141 del D.L.vo n.285/1992, moderando la velocità nei limiti di quella prudenziale imposta dall’art. 142 comma 5 del C.d.S., avrebbe potuto scorgere agevolmente la pozzanghera collocata sopra la grata, anche con l’ausilio dei proiettori anabbaglianti il cui uso è obbligatorio ai sensi dell’art. 152 del C.d.S., ed in tempo utile all’arresto del veicolo in condizioni di piena sicurezza.

E’ cos’ evidente che l’incidente da cui è stato attinto l’attore è ascrivibile al fatto e colpa esclusiva del medesimo11, in forza del principio di autoresposnabilità che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dal primo comma dell’art. 1227 cod. civ., in forza del quale ognuno deve risentire sulla propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale.

In presenza di negligenza e disattenzione dell’utente della pubblica via, ogni asperità, anche la più insignificante, può trasformarsi in una insidia e/o trabbocchetto idonei a fondare la responsabilità civile della P.A..

Un ulteriore elemento depone univocamente per la infondatezza dell’assunto attoreo, fondato sulla pretesa risarcitoria pari ad euro 2800,00 per danni al motociclo Honda.

Il C.T.U. ha rilevato, infatti, che i danni lamentati sono in realtà presenti su ambo le fiancate del predetto motociclo, circostanza, questa, del tutto incompatibile, secondo l’id quod plerumque accidit, con la caduta al suolo del mezzo che procedeva a moderata velocità, atteso che in tal caso il veicolo avrebbe raggiunto il suolo “coricandosi” su di una sola fiancata.

La domanda risarcitoria globalmente e genericamente estesa a tutti i danni presenti su ambo le fiancata del motociclo dispone, pertanto, o per la infondatezza dell’assunto secondo cui la moto Honda era condotta a moderata velocità, o, viceversa, per la richiesta di un danno in realtà preesistente e non provocato certo dall’evento descritto in atto di citazione.

IV.- La domanda attorea deve così essere rigettata per infondatezza, con condanna degli attori alla rifusione di spese e competenze di lite in favore del Comune di Fasano.

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi-Sezione Distaccata di Fasano, in persona del Giudice Civile Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da …omissisvld… e …omissisvld…. con atto di citazione notificato nei confronti del Comune di Fasano, così provvede:

a) rigetta la domanda attrice;

b) condanna …omissisvld… e …omissisvld…. alla rifusione in favore del Comune di Fasano delle spese e competenze del giudizio, che liquida in euro 100,00 per borsuali, euro 1100,00 per diritti, euro 1600,00 per onorari, oltre a rimborso forfetario del 12,50% su diritti ed onorari, oltre a cna ed iva come per legge, oltre a spese della registrazione della sentenza.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Brindisi-Sez. dist. Di Fasano in data 21 maggio 2007;

Il Giudice
Dott. Alberto Munno

 

Depositata in cancelleria il 4.06.2007

 

 

 

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