sentenza ritardo compagnia aerea Giudice di Pace di Grosseto del 24.01.06

 

GIUDICE  DI  PACE  DI  GROSSETO

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO, Dr Roberto G. ANCONA ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta sotto il n. 1885/04 del Registro Generale degli affari civili contenziosi dell’anno 2004

tra

B.E., residente a Grosseto, strada Provinciale La Trappola, n. 60, rappresentato e difeso dall’Avv. MARCO FESTELLI presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Grosseto, via Rattizzi, n. 20,

ATTORE –

e

T.A.L         , in persona del rappresentante legale, signora ………………………….r, rappresentata e difesa dall’Avv. ANGELO ANGLANI del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. SABRINA LENTINI, in Grosseto, Corso Carducci, n. 28,

-CONVENUTO–

OGGETTO : risarcimento danni

 

CONCLUSIONI

 

Per l’ Attore: Voglia il Giudice di Pace, pronunciando anche secondo equità, accertato e dichiarato l’inadempimento della convenuta nel contratto di trasporto stipulato con l’attore e per i titoli dedotti nella narrativa, condannare la medesima al risarcimento di tutti i danni subiti dall’attore quantificabili equitativamente in Euro 1.000,00, o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche secondo equità, e comunque nei limiti della competenza per valore del Giudice adito, oltre interessi legali dalla notifica dell’atto al saldo, spese competenze ed onorari.

Per il Convenuto:Piaccia al Giudice di Pace rigettare ogni domanda svolta dal dott. Enrico Banchi.

Con vittoria di spese.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato B.E. conveniva in giudizio la —————————————-, di seguito denominata ——————————-, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per il ritardo nel servizio di trasporto aereo da Almaty a Roma.———————————–

Assumeva l’ attore che il contratto di trasporto aereo stipulato con ——————————, per effetto di un biglietto di andata e ritorno acquistato presso la Maremma Tour Viaggi di Grosseto, prevedeva la partenza dall’aeroporto di Almaty (Kazakistan) alle ore 05,20 del 07 gennaio 2004 con arrivo a Roma alle ore 09,10 di quello stesso giorno.———————————————————————————————-

Egli aggiungeva che, senza giustificato motivo, l’aereo della “……………………………”  partì da Almaty alle ore 13,30 anziché alle 05,20, e, a causa di tale ritardo, saltata la coincidenza con il volo Istambul – Roma, fu costretto a trascorrere la notte ad Istambul (con spesa di albergo e pranzo a carico della “…………………………”),  dal cui aeroporto gli fu poi consentito di partire solo con il volo delle ore 17,30 dell’8 gennaio 2004, con arrivo a Roma alle ore 20 di quello stesso giorno.———————

L’attore, evidenziato come a causa di tale ritardo subì notevoli disagi personali dovuti  alle incertezze degli orari di partenza sia da Almaty che da Istambul, che lo esposero a lunghe attese in condizioni climatiche particolarmente rigide nei due aeroporti,  chiedeva il risarcimento dei danni subiti, e ciò anche con riferimento ai riflessi professionali correlati alla disdetta di alcuni impegni di lavoro disattesi a causa del ritardato rientro in Italia, nella sua qualità di dirigente della Società di consulenza A………————————————————————————————-

La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, eccepiva  l’infondatezza della domanda, e ciò sul presupposto che il volo di partenza da Almaty programmato per il giorno 7 gennaio, alle ore 5,20, subì un ritardo di alcune ore a causa del maltempo esistente ad Istambul, dal cui aeroporto proveniva l’aereo.———————————-

Aggiungeva che l’attore partì da Almaty con il volo delle 13,30 e, persa la coincidenza con il volo previsto sulla tratta Istambul – Roma, la “……………………………“ si fece carico del soggiorno dell’attore in un albergo di Istambul,  dal cui aeroporto sarebbe dovuto partire per Roma la mattina dell’8 gennaio 2004 alle ore 9.————–

Senonchè anche quest’ultimo volo, a causa di uno sciopero dei controllori dell’aeroporto di Fiumicino, subì un ritardo di alcune ore e venne iniziato alle ore 17,30 dell’8 gennaio, per concludersi a Roma alle ore 20,00 di quel giorno.————-

La “……………………………………“, quindi, sul presupposto che il ritardo dei voli  suddetti dai due aeroporti di Almaty da Istambul fu dovuto al maltempo ed allo sciopero, declinava ogni responsabilità per i danni subiti dall’attore, ed indicava il caso fortuito e la forza maggiore, quali fattori estranei all’organizzazione del trasporto, come causa non imputabile al vettore ex art. 1218 c.c. ———————————————————-

Deduceva, ulteriormente, che tali danni non erano risarcibili anche perché non erano provati.———————————————————————————————-

Nel corso del giudizio veniva sentito liberamente l’attore, il quale, pur riportandoni al contenuto dell’atto introduttivo, si rendeva disponibile al tentativo di conciliazione, riducendo la sua pretesa risarcitoria ad Euro 500,00, oltre ad un rimborso minimo delle spese di lite.———————————————————————————-

Tale tentativo risultava vano, stante la mancata comparizione del rappresentante dell’“…………………………………….“, il quale, per motivi di lavoro, non compariva neppure per rendere l’interrogatorio formale già ammesso.————————————————

Acquisite, quindi, le prove documentali richieste dal convenuto e la prova testimoniale di SK  , di parte attrice, le parti, all’udienza dell’11 gennaio 2006, si riportavano al contenuto delle note conclusionali depositate entro il termine assegnato, e chiedevano che la causa venisse decisa in conformità.————–

Questo giudice di pace tratteneva la causa in decisione.————————————

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per effetto dell’art. 942 del codice della navigazione approvato con RD 30.03.1942 n. 327 il vettore, nel trasporto di persone, risponde del danno per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto a meno che non provi che egli e i suoi dipendenti e preposti abbiano adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno.———————————————————-

Tale norma, quindi,  stabilisce una presunzione di responsabilità a carico del vettore, il quale può liberarsi da tale presunzione mediante la specifica indicazione delle misure concrete adottate e l’individuazione della causa che ha provocato il danno, con la conseguenza che rimangono a carico del vettore i danni da causa ignota.——————-

Il caso fortuito e la forza maggiore, quali fattori estranei all’organizzazione del trasporto, concretano causa non imputabile al vettore ex art. 1218 c.c. e ne escludono la responsabilità solo se egli non sia riuscito a prevenire l’evento nonostante l’adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto.————————

Nel caso di specie, è stato accertato che fra le parti venne contrattualmente stabilito che il vettore “……………………………….“,  avrebbe dovuto portare l’attore, con partenza da Almaty alle ore 5,20 del 07 gennaio 2004 e successivo scalo ad Istambul, all’aeroporto di Roma alle ore 9,10 di quello stesso giorno.————————————————————–

E’ stato accertato, altresì, che il volo di cui sopra partì da Almaty alle ore 13,30 anziché alle ore 05,30 del 07 gennaio 2004, che l’attore ad Istambul dovette aspettare fino al giorno successivo per trovare la coincidenza per Roma e che da Istambul partì solo alle ore 17, 30 dell’8 gennaio, con arrivo a Roma alle ore 20,00 di quello stesso giorno.——

In definitiva, è stato accertato, per esplicito riconoscimento delle due parti in causa, che l’arrivo di e.b. a Roma, contrattualmente fissato per le ore 9,10 del 07 gennaio 2004, slittò alle ore 20 del 08 gennaio 2004, con un ritardo di circa 35 ore. —–

Non vi sono dubbi, inoltre, sul notevole disagio personale subito dall’attore a causa della incertezza sugli orari di partenza dei velivoli dalle due località aeroportuali, e delle conseguenti lunghe attese in ambienti non confortevoli, e ciò anche in considerazione della temperatura particolarmente rigida di quei giorni, come riconosciuto dallo stesso convenuto e dalla testimonianza di SK .——–

Né può essere posto in dubbio il danno derivato all’attore dalla necessità di riorganizzare i suoi rapporti personali e professionali in conseguenza del  suo ritardato rientro nella sua sede di residenza e di lavoro.————————————————–

E‘ stato provato, comunque, che la “………………………. Airlines“, a ristoro del danno complessivamente subito dall’attore, assunse a suo carico la spesa di albergo ad Istambul, nonché quella di un pranzo, per il soggiorno in tale località nei giorni 07 e 08 gennaio.———————————————————————————————–

Resta da stabilire, quindi, se la “……………………..Airlines“ può essere ritenuta responsabile del ritardo nei voli aerei e degli ulteriori danni come sopra subiti dall’attore, e non ancora risarciti dalla controparte, o se tale ritardo fu dovuto alle cause di forza maggiore invocate dal convenuto, vale a dire al “maltempo” nell’aeroporto di Istambul ed allo sciopero dei controllori di volo di Fiumicino.—————————————————

Ebbene, le prove documentali addotte dal convenuto per provare tali esimenti si sono rivelate inidonee in quanto generiche e prive del necessario requisito della autenticità ed attendibilità.—————————————————————————————

In particolare, l’attestazione rilasciata dalla  Airlines Sales – A. Perez in data 14 ottobre 2004 risulta priva di autenticazione e sottoscrizione ed indica genericamente le “condizioni meterologiche” dell’aeroporto di Istambul come causa del ritardo dalle ore 5,20 alle ore 13,30 del volo da Almaty ad Istambul.——————————————-

Di analogo tenore, e di altrettanta scarsa idoneità in relazione alla fonte di provenienza(di parte convenuta), si rivela l’attestazione del Presidente dei Servizi terra della “                      Airlines” in data 22 dicembre 2004.——————————————–

Si osserva, a tale proposito, che non basta il semplice riferimento al “maltempo” o alle “condizioni meteorologiche” per provare la forza maggiore quale causa del ritardo del volo.—————————————————————————————————

In relazione al contenuto della norma di cui all’art. 942 del codice della navigazione, infatti, la responsabilità del vettore si deve presumere fino a quando egli  non provi di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il ritardo.————————————————————————————-

Il convenuto, quindi, per declinare ogni responsabilità in ordine al lamentato ritardo, non poteva limitarsi ad un generico riferimento al maltempo e/o alle condizioni meteorologiche, ma era tenuto a specificare e dettagliare i particolari e specifici impedimenti oggettivi alla praticabilità del volo in presenza di quelle condizioni atmosferiche, non superabili con adeguate misure organizzative.—————————-

Nel caso di specie, peraltro, la documentazione desunta da “internet” ed allegata dal convenuto agli atti di causa indica che, all’aeroporto di Istambul, nei giorni 6 e 7 gennaio 2004, venne registrata una temperatura media rispettivamente di -1 e -3 gradi.–

Ebbene, neppure tale circostanza è indicativa di una condizione meteorologica di tale rilevanza da giustificare il ritardo nella partenza del volo.————————————

Non è escluso che tale situazione atmosferica si combinasse con altri fattori ambientali di particolare rilevanza, quali il ghiaccio o lo strato nevoso di notevole spessore, in modo da determinare l’ impraticabilità delle piste e giustificare il rinvio delle operazioni di imbarco e la conseguente  partenza del velivolo.——————————-

Ma di tali aspetti non si fa alcuna menzione nella documentazione  prodotta, e, pertanto, resta il fatto che la situazione di  “maltempo”, così come indicata dal convenuto, si rivela  del tutto generica e, quindi, inidonea a spiegare e giustificare l’inadempimento contrattuale.——————————————————————————————

Né la documentazione depositata dal convenuto per giustificare il ritardo della partenza del volo dell’8 gennaio 2004 da Istambul (lo sciopero dei controllori di volo) ha i requisiti dell’idoneità, trattandosi di “telex” in lingua turca, non autenticati né tradotti e, pertanto, non utilizzabili quali titoli di prova.—————————————————

Dal comunicato stampa desunto da “internet” e depositato dal convenuto si evince, peraltro, che a causa di tale sciopero non tutti i voli vennero soppressi.———————

Era onere del convenuto, quindi, fornire la prova della sospensione e/o del rinvio del volo di cui trattasi.———————————————————————————–

V’è da aggiungere, a tale proposito, che, quand’anche tale volo fosse partito alle ore 9 dell’8 gennaio 2004, così come preannunciato all’attore con un comunicato indirizzatogli   alle ore 5 del mattino, gli sarebbe stato risparmiato l’ulteriore disagio dell’attesa fino alle ore 17,30 del pomeriggio nell’aeroporto di Istambul, ma l’attore sarebbe rientrato, comunque, con oltre un giorno di ritardo rispetto a quanto contrattualmente pattuito.—————————————————————————

Non v’è dubbio, quindi, che la “………………. Airlines“ si è resa responsabile del disagio  subito dall’attore per i ripetuti rinvii degli orari di partenza degli aerei, nella vana attesa delle operazioni d’imbarco e di partenza nei due aeroporti, per la imprevista compromissione della sua sfera personale nelle 35 ore di permanenza in un ambiente estraneo alle sue consuete esperienze di vita, per il ridimensionamento dei suoi impegni professionali nella sua qualità di dirigente della Società di consulenza A… Toscana.—

 

Non può disconoscersi, quindi, che l’atto illecito della  “……………. Airlines“, pur non incidendo sulla salute  o sul patrimonio dell’attore, gli ha precluso lo svolgimento delle sue abituali attività personali e professionali, riducendo per molte ore i margini di esplicazione o gratificazione personale.———————————————————-

Trattasi di danno che ha inciso direttamente nella sfera relazionale dell’interessato, che la dottrina qualifica come danno esistenziale, per distinguerlo da quello patrimoniale, biologico  e morale.———————————————————————————

La valutazione di tale danno, in mancanza di criteri oggettivi, cui rapportare il  risarcimento, può essere determinata equitativamente in Euro 500,00, pari a circa il  50% del prezzo pagato dall’attore per l’accquisto del biglietto aereo da Roma ad Almaty e ritorno.————————————————————————————-

Nulla è dovuto all’attore, invece, a titolo di rimborso per le spese vive di soggiorno ad Almaty ed Istambul, avendo provveduto direttamente a tali spese “……………. Airlines“. —

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.-

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da E B con atto di citazione ritualmente notificato contro la ……………….Airlines”), in persona del rappresentante legale pro tempore, signora ………………….., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:—————————————————————————-

-condanna la  Airlines”), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di E.B., la somma complessiva di Euro 500,00, oltre interessi dalla notifica dell’atto introduttivo all’effettivo pagamento, a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale;———————————————————————–

-condanna la stessa convenuta a pagare in favore di EB le spese del presente giudizio, che liquida forfetariamente, in mancanza di notula, in complessivi Euro 500,00, di cui Euro 300,00 per diritti ed Euro 200,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario nella misura del 12,50%, IVA  e CPA come per legge.—————————-

 

Grosseto, 24 gennaio 2006

Il Giudice di Pace

Dr Roberto G. Ancona

 

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