Inesistenza della notifica effettuata tramite pec, senza la prova …

TOGHE AVVOCATI TOGA AVVOCATO

Gli Ermellini, con una recente pronuncia dello scorso 7 ottobre 2015 n 20072, hanno dichiarato l’inesistenza di una notifica effettuata tramite PEC ai sensi della legge 53 del 1994, in quanto il ricorrente di un reclamo non dava la prova dell’avvenuta notifica secondo quanto stabilito dalla recente normativa in tema di notifiche a mezzo pec.

I Giudici della Corte hanno infatti dichiarato inammissibile il ricorso non risultando perfezionata la notifica dello stesso, in quanto non veniva data prova dell’avvenuta consegna via pec, e per tali ragioni ne dichiaravano l’inesistenza della notifica con relativa inammissibilità del ricorso.

Stando infatti a quanto asserito nell’art 3 bis della L 53 del 1994:” La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68″.

 

Previous Collabora con Tuodiritto.it
Next Omessi versamenti tributari soglie di punibilità molto più alte

You might also like