Mediazione Delegata il termine per adire la mediazione non è perentorio

Tavola-rotonda

Altro valzer tra la Giurisprudenza in materia di Mediazione, di fatti per il Tribunale di Pavia, (estensore Dott. Marzocchi sentenza resa all’udienza  del 14.10.2015), il termine per proporre la mediazione demandata dal giudice ha natura ordinatoria e l’indicazione dell’oggetto della controversia oltre che dall’istanza può essere desunto dalla documentazione ad essa allegata ed anche per relationem rispetto alla causa pendente.
La controversia  tra origine dal decreto ingiuntivo reso con formula esecutiva in favore di un’impresa che, dopo aver eseguito dei lavori edili richiedeva il pagamento del compenso sulla base di una transazione che invece il committente non riconosceva come propria (giusto disconoscimento di firma)

Il tribunale disponeva la mediazione che non portava  esiti positivi e all’udienza di verifica la società opposta sollevava eccezioni sul tardivo e scorretto avvio della procedura stessa e chiedeva la improcedibilità dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Con la sentenza in esame il tribunale prende posizione su due circostanze di notevole interesse. In primis si valuta  la natura del termine entro il quale avviare la mediazione in quanto la parte opposta ritiene che l’istanza sia stata prodotta tardivamente.

Nel caso in esame il giudice rileva come in realtà la stessa sia stata invece presentata nei quindici giorni dalla notifica telematica dell’ordinanza con la quale era stata disposta la mediazione.

In ogni caso, in via incidentale, il tribunale partendo dal condivisibile assunto in base al quale mediazione «è procedura riservata, in buona misura orale e, per molti aspetti, informale» nel ricordare il contrasto insorto in giurisprudenza afferma la natura ordinatoria del termine ritenendo decisivo il disposto di cui al’art. 152, comma 2, c.p.c. per il quale «i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori».

La seconda questione attiene poi alla mancata indicazione dell’oggetto della mediazione nell’istanza di avvio della stessa; confermata  la natura informale della procedura il giudice pavese  chiarisce come l’oggetto della mediazione possa essere ricavato non solo dal modulo di avvio «ma anche aliunde ad esempio dai documenti allegati o, ancora e soprattutto, dall’esposizione orale delle parti durante l’incontro di mediazione». Nel caso in oggetto, le fattispecie risultavano indicate nel modulo di avvio le condizioni alle quali la parte istante si dichiarava disponibile a conciliare; era indicato il giudizio pendente e le parti corrispondevano. Quel che più rileva ad avviso del tribunale è, tuttavia, che «l’incontro avanti al mediatore si svolgeva con la partecipazione dei legali e soprattutto dei rispettivi clienti, in ossequio a quanto stabilito sia nella citata ordinanza giudiziale che nell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo citato a mente del quale per un regolare svolgimento della procedura di mediazione “al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato».

Per cui respinte entrambe le eccezioni veniva meno l’esigenza di pronunciarsi circa la domanda di conferma del decreto ingiuntivo (rimanendo aperta così la vexata quaestio circa le conseguenze sul decreto ingiuntivo opposto una volta dichiarata la improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione).

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