Mediazione: obbligatoria la presenza personale delle parti per la procedibilità della domanda

Interessante ordinanza del Tribunale di Napoli in merito alla presenza personale delle parti all’interno del procedimento di mediazione. Il Giudice Dott.ssa Marrazzo con l’ordinanza che rimettiamo di seguito, ha difatti evidenziato, che per la validità della mediazione obbligatoria, è  necessaria la presenza delle parti personalmente o tramite un delegato, non bastando il semplice del difensore.

Trib. di: Napoli Nord – Ordinanza del: 27-01-2017 – Giudice: Monica Marrazzo

 

Procedimento nrg …../2016

Il Giudice, sciogliendo la riserva di cui all’odierna udienza,

letti gli atti e verbali di causa,

ritenuto le disposizioni di cui all’art. 8 del d.Lgs. n. 28/2010 (come modificato dalla legge n. 98/2013), lette alla luce del contesto europeo nel quale si collocano (cfr. in particolare, direttiva comunitaria 2008/52/CE) impongono di ritenere che l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della parte;

rilevato che la norma dell’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010, che impone al giudice l’obbligo di assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione e di fissare la successiva udienza dopo la scadenza del terme di cui all’art. 6, si applica soltanto al caso in cui la mediazione è già iniziata ma non si è ancora conclusa e al caso in cui essa non è stata affatto esperita, ma non anche alla diversa ipotesi (come quella in esame) in cui la mediazione è stata introdotta e definita, ma in violazione delle prescrizioni che regolano il suo corretto espletamento;

ritenuto, dunque, che non vi è possibilità  se non quella di dichiarare l’improcedibilità della domanda attorea, non essendo praticabile, per converso, l’alternativa soluzione di assegnare alle parti un nuovo termine per la reiterazione della procedura di mediazione, essendo questa già stata definita.

PQM

Rinvia per la discussione all’udienza del 17 febbraio 2017, alle ore 10.00.

Si comunichi.

Aversa 27.01.2017

Il Giudice

dott.ssa Monica Marrazzo

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