Incidente sul lavoro…anche il membro del CDA è responsabile dell’infortunio del dipendente – Cassazione Civile Sentenza n. 19555 del 18 Maggio 2011

infortuni_lavoro  Cassazione Civile Sentenza n. 19555 del 18 maggio 2011

Il membro del consiglio di amministrazione di una società che ricopre anche il ruolo di “responsabile della gestione aziendale”  è chiamato a rispondere direttamente dell’infortunio sul lavoro occorso ad un  dipendente dell’azienda; se poi la stessa datrice di lavoro non è neanche in regola con le norme antinfortunistiche, allora alla “colpa generica” si deve aggiungere quella “specifica”. La Corte di Cassazione , con la sentenza n. 19555/2011 ha respinto il rocorso del responsabile della gestione aziendale  bocciando tutti i motivi sollevati e in particolare quello mirante a escludere la responsabilità del datore perché l’incidente si sarebbe potuto evitare «con un minimo di attenzione» da parte del lavoratore, confermando la condanna a 15 giorni di reclusione inflitta dalla Corte di Appello lombarda. Nel caso specie il sinistro aveva provocato a un operaio della fabbrica una grave lesione alle dita della mano sinistra «per aver inavvertitamente appoggiato la mano sulla lama della macchina rettificatrice» senza averla, in via preventiva ,  arrestata«allorché aveva allungato la stessa mano nel tentativo di fermare la caduta a terra di uno dei pezzi che aveva allineato sulla macchina». Per  Giudioce di Piazza Cavour il fatto che «alla produzione dell’evento avesse concorso la parte offesa, con condotta imprudente, per aver fatto verosimilmente eccessivo affidamento sulla pregressa esperienza…non vale ad escludere la responsabilità» dell’amministratore, in qualità di datore di lavoro, e «tantomeno potrebbe condurre ad escludere l’aggravante» dovuta alla violazione della disciplina antinfortunistica.

Dafatti  la «macchina rettificatrice» non solo «era già obsoleta all’epoca del fatto» ma «non era stata adeguata, per omissione dell’amministratore agli specifici congegni di sicurezza, individuati dal progredire della tecnica». Nel caso in oggetto come sottolineato dal tecnico della Asl, con il montaggio di alcuni “scudi di sicurezza” in grado di «bloccarne il funzionamento in difetto di espresso consenso all’apertura, elettricamente azionabile dall’operatore”

 

 

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