La decisione di concedere il part-time…è una scelta discrezionale del datore di lavoro – Cassazione Civile Sentenza n. 9769/2011

part-timeCassazione Civile Sentenza n. 9769/2011

La scelta di concedere ad un dipendente la possibilità di ricorrere alla riduzione dell’orario di lavoro (part-time)  spetta, solo ed esclusivamente, al datore di lavoro che è l’unico a poter valutare se in quel preciso momento, il part-time,  è legittimato da “esigenze organizzative e produttive”, o meno.  In tal senso ha deciso la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 9769/2011, in accoglimento del ricorso promosso da un istituto di credito avverso una sentenza della Corte di appello di Ancona che, di contro, aveva riconosciuto il diritto del lavoratore  alla mutamento del contratto, da contratto a tempo pieno a contratto  part time.

Il Giudice di Legittimitò ha precisato che al datore di lavoro spetta,  in via esclusiva e discrezionale decidere se l’azienda “abbia bisogno di prestazioni a tempo parziale e se le richieste avanzate in tal senso dai dipendenti rispondano alle esigenze aziendali medesime”, fermo restando che una volta stabilito che “in una determinata unità produttiva e con riguardo a specifiche mansioni” vi è una simile esigenza, allora “la decisione di concedere o negare la trasformazione del rapporto a part time non è più discrezionale”, ma segue i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva e dagli accordi integrativi aziendali.
E se tali accordi vengono disattesi scatta la legittimazione del lavoratore , che si ritenga leso, “ad agire per il risarcimento del danno” anche in forma specifica, per ottenere la trasformazione del rapporto.

 In conclusione la decsione ha statuito che “va escluso il diritto del dipendente di sindacare le decisioni datoriali in ordine alla sussistenza o meno delle esigenze organizzative e produttive compatibili con prestazioni rese in regime di tempo parziale” mentre “si può ravvisare in capo al dipendente una posizione di diritto soggettivo suscettibile di tutela risarcitoria relativamente alle modalità di esercizio di quel potere” e, quindi, “relativamente al potere del datore di scegliere a chi accordare il part-time tra quei dipendenti che ne abbiano fatto richiesta”.

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