In caso di mancata cancellazione di ipoteca la banca deve essere condannata a risarcire il danno esistenziale patito – Tribunale Brindisi, sez. dist. Francavilla Fontana, 2 aprile 2011
Tribunale di Brindisi, sez. dist. Francavilla Fontana, 2 aprile 2011
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale pugliese ha accertato l’illegittimità del comportamento di un istituto di credito per il mancato rilascio dell’assenso ex art. 2882 c.c. e per la conseguente permanenza di un’ipoteca sui beni immobili degli attori; a causa dell’ingiustificato perdurare dell’iscrizione ipotecaria, una coppia pugliese di coniugi aveva incontrato notevoli difficoltà nell’accedere al sistema creditizio e, di conseguenza, nel soddisfare importanti esigenze della propria vita. Il giudicante, nel richiamare quanto espressso dalla Cassazione, Sez. U., l’ 11 novembre 2008, n. 26972, ha stabilito che nel caso di specie è stato violato il diritto tutelato dalla Costituzione all’art. 47 (per cui la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese).
Secondo il Tribunale, quindi, detto articolo ha come obiettivo quello di facilitare e tutelare il risparmio pubblico teso all’acquisto di beni personali e strumentali alla vita quotidiana delle persone, al fine di consentire al’investitore il soddisfacimento delle esigenze primarie di vita.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale pugliese ha accertato l’illegittimità del comportamento di un istituto di credito per il mancato rilascio dell’assenso ex art. 2882 c.c. e per la conseguente permanenza di un’ipoteca sui beni immobili degli attori; a causa dell’ingiustificato perdurare dell’iscrizione ipotecaria, una coppia pugliese di coniugi aveva incontrato notevoli difficoltà nell’accedere al sistema creditizio e, di conseguenza, nel soddisfare importanti esigenze della propria vita. Il giudicante, nel richiamare quanto espressso dalla Cassazione, Sez. U., l’ 11 novembre 2008, n. 26972, ha stabilito che nel caso di specie è stato violato il diritto tutelato dalla Costituzione all’art. 47 (per cui la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese).
Secondo il Tribunale, quindi, detto articolo ha come obiettivo quello di facilitare e tutelare il risparmio pubblico teso all’acquisto di beni personali e strumentali alla vita quotidiana delle persone, al fine di consentire al’investitore il soddisfacimento delle esigenze primarie di vita.
Il Tribunale di Brindisi, sezione di Francaville Fontana, ha precisato che tale danno è “ non futile” e “non tollerabile” nel senso stabilito dalle Sezioni Unite ed ha proceduto alla sua liquidazione in via equitativa riconoscendo agli attori la somma di € 6.000,00, pari ad € 1.000,00 per ogni anno di permanenza dell’iscrizione ipotecaria.