“Il telefono la Tua voce…se manca ti devono risarcire !!!”

telefonoTrib. Salerno, sez. II, 18 ottobre 2010, g.u. Pagano 
Il Tribunale di  Salerno con la Sentenza del 18 ottobre 2010, ha accolto  l’istanza di risarcimento danni avanzata dal titolare di un contratto di utenza telefonica con la Telecom, i nconseguenza della privazione dell’uso del telefono. Nello specifico, successivamente al suo suo trasferimento in altra residenza, la Compagnia Telefonica  pur obbligatosi a mantenere in essere l’originario contratto, aveva, tuttavia, omesso di riattivare la linea, a ciò provvedendo soltanto a distanza di 10 mesi.
La domanda è stata accolta sul presupposto che l’inadempimento del gestore ha causato  la evidente lesione del diritto fondamentale e costituzionalmente garantito della persona ad una libera e completa comunicazione.

Tale danno di natura non patrimoniale (c.d. esistenziale per lesione di diritto della persona costituzionalmente garantito cfr. Cass. Sez. Un. 11.11.2008 n. 26972) ben può essere equitativamente quantificato – tenuto conto della necessità dell’uso del mezzo telefonico imposto alla attrice dalle presumibili esigenze connesse alle gravi patologie di cui è afflitta e della non trascurabile consistenza del periodo di interruzione – nella complessiva misura euro 10.000,00

 

(somma già adeguata all’attualità e comprensiva di interessi compensativi)>>

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