Il praticante abilitato non può patrocinare davanti al giudice monocatico del lavoro

 

giustizia

 

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza 29 Aprile 2013, n. 10102/2013

 

Una novità che sciuramente non farà contenti i giovani colleghi, di fatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe ha stabilito che il praticante abilitato, non è legittimato a presentare il ricorso introduttivo nelle cause di lavoro assegnate al tribunale monocratico,  tanto più se il valore della controversia supera i cinquanta milioni delle vecchie lire.

 

Così ha deciso la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 10102/2013 che ha respinto il ricorso di un lavoratore che chiedeva i pagamento di una somma a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto.

La domanda era stata accolta in primo grado ma la Corte d’appello ha dichiarato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio e di tutti gli atti conseguenti perché il difensore che lo aveva presentato e sottoscritto, non risultava essere abilitato a tale attività, in quanto iscritto nell’Albo avvocati solo dopo la presentazione dell’istanza.

La Corte, in particolare, ha precisato che l’articolo 7 della legge n. 479 del 1999 elencava dettagliatamente le materie in cui i praticanti avvocati , una volta abilitati, potevano esercitare la professione di fronte al tribunale ed evidenziava che tra queste non erano incluse le controversie in materia di lavoro e previdenza,che, a seguito della riforma del giudice unico, erano di competenza esclusiva del tribunale.

 

Contro questa decisione è stato presentato ricorso alla Suprema corte che ha confermato la pronuncia di merito facendo rilevare, peraltro, che il difensore era in ogni caso carente di ius postulandi dal momento che il valore della causa eccedeva i cinquanta milioni delle vecchie lire.

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