Saltano “due denti” e saltano pure le nozze..allo sposo/lavoratore va risarcito il danno esistenziale – Cassazione Civile, Sez. Lav., sentenza n. 9252 del 21.04.2011
Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 9252 del 21 Aprile 2011
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9251 del 21 aprile 2011, ha definitivamente definito, una singolare controversia, nella quale a causa di un infortunio sul luogo di lavoro il lavoratore/ricorrente aveva subito un grave indebolimento dell’arcata dentaria, in conseguenza del quale gli era stato riconosciuto, in primo grado, un risarcimento danni pari ad Euro 4.632,00 per danno biologico, Euro 1389,70 per danno morale, Euro 926,00 per danno esistenziale ed Euro 3.500,00 per danno patrimoniale (spese odontoiatriche sostenute).
La Corte di Appello di Trento, rigettava il ricorso della società datrice di lavoro, affermando che il giudice di merito non doveva tenere conto del danno liquidato dall’INAIL in quanto il 2% riconosciuto, non determinando alcuna limitazione della capacità lavorativa specifica, era stato giustamente valutato in sede esclusivamente biologica e che il danno esistenziale era direttamente collegato alla perdita di due denti che gli avevano comportato il rinvio delle proprie nozze.
Il Giudice di Legittimità ha confermato la decisione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9251 del 21 aprile 2011, ha definitivamente definito, una singolare controversia, nella quale a causa di un infortunio sul luogo di lavoro il lavoratore/ricorrente aveva subito un grave indebolimento dell’arcata dentaria, in conseguenza del quale gli era stato riconosciuto, in primo grado, un risarcimento danni pari ad Euro 4.632,00 per danno biologico, Euro 1389,70 per danno morale, Euro 926,00 per danno esistenziale ed Euro 3.500,00 per danno patrimoniale (spese odontoiatriche sostenute).
La Corte di Appello di Trento, rigettava il ricorso della società datrice di lavoro, affermando che il giudice di merito non doveva tenere conto del danno liquidato dall’INAIL in quanto il 2% riconosciuto, non determinando alcuna limitazione della capacità lavorativa specifica, era stato giustamente valutato in sede esclusivamente biologica e che il danno esistenziale era direttamente collegato alla perdita di due denti che gli avevano comportato il rinvio delle proprie nozze.
Il Giudice di Legittimità ha confermato la decisione
di merito ribadendo che “Il danno esistenziale è stato liquidato in quanto la sua sussistenza ritenuta adeguatamente supportata da articolata e dettagliata prova per testi resa dalla moglie del K. su circostanze che inducono a ritenere pienamente raggiunta la relativa prova, non contestata sulla base di rilievi attinenti a vizi motivazionali.
Infine, la congruita’ delle spese mediche sostenute e’ stata valutata positivamente dal Ctu, onde i rilievi della ricorrente societa’ delineano un giudizio di merito contrapposto a quello operato, senza evidenziare vizi e distorsioni motivazionali rilevanti in ordine a punti decisivi e controversi.
Infine, e’ corretto l’operato del giudice di merito nei termini in cui ha liquidato il danno areddituale, in quanto, se pure le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, e se pure le stesse possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass. 9 dicembre 2010 n. 24864; Cass., s.u. 11 novembre 2008 n. 26972; Cass., s.u., 16 febbraio. 2009 n. 3677), nella specie è indubbio che la sopravvenuta infermita’, anche in relazione alla scadenza con cui il K. aveva fissato le sue nozze, abbia determinato – come evidenziato in modo condivisibile dal giudice del merito – pregiudizi ulteriori aventi un’incidenza sull’ammontare del risarcimento del danno biologico e di quello morale, rispetto ai quali gli importi liquidati devono ritenersi avere valore di mero adeguamento”
Infine, la congruita’ delle spese mediche sostenute e’ stata valutata positivamente dal Ctu, onde i rilievi della ricorrente societa’ delineano un giudizio di merito contrapposto a quello operato, senza evidenziare vizi e distorsioni motivazionali rilevanti in ordine a punti decisivi e controversi.
Infine, e’ corretto l’operato del giudice di merito nei termini in cui ha liquidato il danno areddituale, in quanto, se pure le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, e se pure le stesse possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass. 9 dicembre 2010 n. 24864; Cass., s.u. 11 novembre 2008 n. 26972; Cass., s.u., 16 febbraio. 2009 n. 3677), nella specie è indubbio che la sopravvenuta infermita’, anche in relazione alla scadenza con cui il K. aveva fissato le sue nozze, abbia determinato – come evidenziato in modo condivisibile dal giudice del merito – pregiudizi ulteriori aventi un’incidenza sull’ammontare del risarcimento del danno biologico e di quello morale, rispetto ai quali gli importi liquidati devono ritenersi avere valore di mero adeguamento”