Il medico-chirurgo risponde anche della fase post-operatoria – Corte di casssazione penale – Sent. 9 maggio 2012 n. 17222
Corte di casssazione – Sezione V penale – Sentenza 9 maggio 2012 n. 17222
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 17222/12 ha ribadito che la posizione di garanzia del capo di una equipe chirurgica non è limitata all’ambito strettamente operatorio, ma si estende necessariamente anche al contesto postoperatorio.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso di un chirurgo già condannato per omicidio colposo a seguito della morte di un neonato operato, con un solo giorno di vita, per l’esecuzione di ileostomia, senza averne disposto il ricovero in una unità di terapia intensiva, né aver dato indicazioni per un adeguato monitoraggio dei parametri vitali, con la conseguenza che non era stata diagnosticata tempestivamente una emorragia fatale.
Il passo importante della pronucnia afferma proprio che “il momento immediatamente successivo all’atto chirurgico non è per nulla avulso dall’intervento operatorio; non foss’altro che per il fatto che le esigenze di cura ed assistenza del paziente sono con tutta evidenza rapportate alle peculiarità dell’atto operatorio ed al suo andamento in concreto: contingenze note al capo equipe più che ad ogni altro sanitario”.