L’AUTOTUTELA DEVE AVVENIRE PRIMA DEL RICORSO a cura dell’Avv. Matteo Sances

L’AUTOTUTELA DEVE AVVENIRE PRIMA DEL RICORSO a cura dell’Avv. Matteo Sances

euro2 200L’AUTOTUTELA DEVE AVVENIRE PRIMA DEL RICORSO a cura dell’Avv. Matteo Sances

 

L’accertamento fiscale illegittimo va annullato dal Fisco in tempi celeri in modo da evitare di costringere il contribuente ad avviare un’azione legale.

Se ciò non avviene il Fisco ne è responsabile e a nulla vale il fatto che l’annullamento sia avvenuto successivamente.

Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, la quale stabilisce

la responsabilità dell’Ufficio nel caso in cui provveda ad annullare un accertamento illegittimo solo a seguito della proposizione del ricorso da parte del contribuente   (sentenza della CTP di Campobasso n.195/01/14).

Nel caso di specie, infatti, l’Ufficio si costituiva in giudizio asserendo di aver provveduto ad annullare l’accertamento fiscale e dunque chiedendo che i giudici dichiarassero la cessata materia del contendere e dunque la fine della causa.

Secondo i giudici, invece, il solo annullamento dell’atto non basta poiché così facendo l’Ufficio ha sostanzialmente costretto il contribuente a sostenere delle spese per l’avvio di un’azione legale che poteva essere tranquillamente evitata.

Per tali motivi la Commissione Tributaria ha condannato l’ente impositore non solo a rifondere le spese legali in favore del contribuente ma anche a pagare una somma a titolo di risarcimento (i giudici hanno infatti appurato che il contribuente aveva comunicato l’errore all’Ufficio subito dopo la ricezione dell’atto illegittimo senza però ottenere alcuna risposta).

Ci si augura, dunque, che tali pronunce possano contribuire a creare una maggiore collaborazione tra contribuenti e Fisco.

Infine, sempre in tema di autotutela si segnala un articolo pubblicato su ItaliaOggi in data 5/11/2007 intitolato “MA IL SILENZIO ASSENSO SPUNTA ANCHE IN AMBITO TRIBUTARIO” (articolo a firma del sottoscritto e liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Pubblicazioni).

Avv. Matteo Sances

info@studiolegalesances.it

http://www.studiolegalesances.it

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