Equa riparazione anche per il ritardo nel giudizio sulla durata ragionevole del processo
Corte di cassazione – Sezione VI civile – Sentenza 2 gennaio 2013 n. 1
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1 del 2013, nel riconoscere al ricorrente la somma di € 1187 a titolo di risarcimento per il “ritardo del Sistema Giustizia”, ha stabilito che 4 anni e 6 mesi, sono troppi anche per un giudizio sull’equa riparazione che non dovrebbe superare i due, Cassazione compresa, rimarcando come alcuna differenza, può essere rilevata, rispetto ad un qualsiasi altro giudizio ordinario.
Nel riformare il giudizio della Corte di appello di Perugia che, all’opposto, aveva sostenuto non esperibile il rimedio della legge 89/2001 in relazione a procedimenti relativi alla violazione della durata ragionevole del processo.
Per i Giudici di Piazza Cavour, il giudizio di equa riparazione è, da considerarsi come “un ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza questa tanto più pressante per tale tipologia di giudizi in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per sé una condizione di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per i procedimenti ex lege n. 89 del 2001”.