Nel caso di guida in stato di ebbrezza, è previsto il lavoro di pubblica utilità al posto di ammenda e carcere
Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 2 gennaio 2013 n. 71
La Corte di Cassazione, Sezione IV penale, con la sentenza 2 gennaio 2013 n. 71 ha stabilito che la pena detentiva comminata per la guida in stato di ebbrezza può essere sostituita con un’ammenda che a sua volta può essere sostituita dal lavoro di pubblica utilità.
E’ stato così oggetto di rigetto, il ricorso del procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, in base al quale si riteneva che la sostituzione con lavoro di pubblica utilità, doveva avere ad oggetto una pena vera e propria e non già un’ulteriore sanzione sostitutiva.
Per i Giudici di Piazza Cavour, la legge n. 120 del 2010 ha introdotto nella disciplina sanzionatoria dei reati in materia di circolazione stradale, salvo che ricorra l’aggravante dell’incidente stradale, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che può essere applicata, per la guida sotto influenza dell’alcool e per la guida in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti, di fatti la norma, stando a quanto esplicato dal Giudice di Legittimità, “ non prevede alcun divieto di applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, dopo aver già sostituito, ai sensi dell’articolo 53 legge 689/1981, la pena detentiva inflitta….trattandosi di disposizione più favorevole” non essendo previste interpretazioni restrittive.
Inoltre, concludono gli “Ermellini”, la norma, non richiede la domanda dell’imputato, essendo prevista, esclusivamente la sua mancata opposizione.