Obbligo di risarcimento in conseguenza del mancato recepimento della direttiva Comunitaria – Cassazione Civile Sentenza n. 108013 del 17 Maggio 2011
Cassazione Civile Sentenza n. 10813 del 17 maggio 2011
La Cassazione con la sentenza in epigrafe ha fissato un paletto fondamentale in materia di applicabilità del diritto comunitario nell’ordinamento nazionale di una Direttiva non recepita.
Infatti la Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 10813 del 17 maggio 2011 ha affrontato la materia del risarcimento del danno a seguito del mancato o parziale recepimento di una direttiva europea all’interno dell’ordinamento statale, precisando il regime dei termini di prescrizione della relativa azione nonché individuando il dies a quo della relativa decorrenza. I giudici di legittimità hanno, in prima battuta, riaffermato come l’inadempimento del legislatore italiano all’attuazione di una direttiva riconoscente in modo specifico determinati diritti ai singoli, ma non self-executing, si configuri, sul piano dell’ordinamento interno, come evento in grado di determinare un’obbligazione risarcitoria, trattandosi, nello specifico, di una forma di responsabilità contrattuale, non già nel senso di una responsabilità discendente da un inadempimento contrattuale, ma di responsabilità che nasce dal mancato adempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, cui deve essere applicata l’ordinaria prescrizione decennale; tuttavia, sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione passa a distinguere il caso dell’inadempimento totale, da quello parziale ai fini della individuazione della disciplina applicabile in materia di prescrizione all’esercizio del diritto di agire in risarcimento. Quindi, sottolinea la Suprema Corte che «nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente specifica nell’attribuire diritti ai singoli, ma non self-executing, l’inadempimento statuale alla direttiva determina una condotta idonea a cagionare in modo permanente un obbligo di risarcimento danni in favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito i diritti da essa riconosciuti, con la conseguenza che la prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non corre, perché la condotta di inadempimento statuale cagiona l’obbligo risarcitorio de die in die”.
Nel caso in cui, invece, si abbia un adempimento successivo della direttiva, riguardante tutti i soggetti interessati, il termine di prescrizione decennale incomincia a conteggiarsi dal giorno in cui è entrata in vigore la normativa italiana di recepimento, se, tuttavia, l’inadempimneto risulti parziale, perché dispone, ad esempio, solo per il futuro ovvero, sotto il profilo soggettivo, solo con riguardo ad alcuni soggetti tra quelli cui la direttiva era applicabile, la prescrizione decennale decorre solo per gli interessati compresi, mentre per tutti gli altri, non varrà alcun termine di prescrizione applicabile, in quanto la residuale condotta di inadempimento sul piano soggettivo continua a determinare in modo permanente il danno e, quindi, a legittimare l’obbligo risarcitorio in favore dei soggetti esclusi.