Contratto di locazione immobile adibito a Bar

CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A BAR.

 

 

TRA

MARIO ROSSI, nato a _________________, il _______________, residente a ________________

Via________________, C.F.________________________________________________________

Nel seguito di questo contratto chiamato LOCATORE:

e

 

GIOVANNI BIANCHI, nato a _________________, il _______________, residente a

________________

Via________________, C.F.________________________________________________________

Nel seguito di questo contratto chiamato CONDUTTORE:

 

Premesso che

 

– Il Locatore è proprietario dell’immobile sito a ________________,

via_____________________, così tavolarmente identificato:________________________

 

– Il locatore intende concedere in locazione al Conduttore i predetto immobile, costituito dai

locali risultanti dall’allegata piantina (facente parte integrante del presente contratto);

 

– Il conduttore intende procedere ad interventi di rinnovo dei predetti locali sostenendo in

Proprio i costi dei predetti interventi, nonché a curarne la materiale esecuzione dei lavori

mediante ispezione in loco da parte di un tecnico di sua fiducia ,(purchè tali ispezioni non

intralcino e/o ritardino i lavori) ; proprio in considerazione di tale onere economico assunto , il

canone di locazione viene dalle parti consensualmente pattuito in una minore somma.

 

Tutto ciò premesso:

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

 

1) Le premesse e gli allegati, debitamente sottoscritti dalle parti, costituiscono parte integrante

del presente contratto, da ritenersi presupposti essenziali di fatto e di diritto comuni alle

parti, determinante della volontà delle stesse ai fini della stipulazione del presente contratto.

 

2) Il Locatore concede in locazione al Conduttore , che accetta , gli immobili di cui in

premessa, esclusivamente per uso non abitativo; è vietato al conduttore mutare detta

destinazione.

 

3) La locazione avrà durata di anni 6 (sei), a decorrere dal giorno 01/12/05 , fino al 30/11/05

E sarà tacitamente rinnovata , per un medesimo periodo , qualora nessuna delle parti ne dia

disdetta scritta almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata

con avviso di ricevimento. E’ concesso al Conduttore la facoltà di recesso in qualsiasi momento,

anche prima della scadenza del contratto, con obbligo di preavviso a mezzo raccomandata con

avviso di ricevimento da inviare almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve

avere esecuzione.

 

4) Il canone di Locazione annuo è fissato in €uro ________________(_______________),

da versarsi in rate mensili di €uro________________(_________________)ciascuna, entro il

giorno 5 (cinque) di ogni mese , valuta fissa a favore del beneficiario, con accredito sul C/C

n. __________, intestato a Mario Rossi presso la Cassa Rurale di Pergine Valsugana, filiale di

Civezzano (ABI____________,CAB_________). Il canone sarà aggiornato annualmente ai

sensi dell’art. 32 L. n. 392/78 , in relazione alle variazioni accertate dall’ISTAT , dell’indice dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate nella misura massima prevista

dalla legge (attualmente pari al 75%) .In caso di ritardato pagamento del canone superiore a 10

(dieci) giorni dalla scadenza del pagamento , il Locatore avrà diritto agli interessi di mora nella

misura di cinque punti superiore al tasso legale vigente , dalla data di scadenza contrattuale sino

alla data di effettivo pagamento. La Conduttrice non potrà in alcun modo ritardare il pagamento

del canone e degli oneri accessori oltre il termini stabilito dalle vigenti disposizioni e non potrà

far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute .

Tale clausola viene ritenuta condizione essenziale dalle parti per la stipulazione del presente

contratto.

 

5) Il Conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e che gli stessi, una volta ultimati i

lavori tutti descritti nelle premesse e negli allegati, saranno adatti al proprio uso. Il

conduttore riconosce altresì che i locali sono stati consegnati in normale stato di

manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività, e si

impegna a mantenere gli stessi nel medesimo stato eseguendo tutte le riparazioni di cui agli

Art. 1576 e 1609 C.C. , così come ogni altra riparazione di piccola e/o ordinaria

manutenzione (anche inerente agli impianti ed ai servizi) , con spese a suo esclusivo carico.

In caso di inadempimento dell’obbligo di effettuare le riparazioni di cui sopra, il locatore

potrà sostituirsi al conduttore nell’esecuzione delle stesse, con diritto all’integrale rimborso

da effettuarsi da effettuarsi entro 10 giorni dalla richiesta ; in caso di ritardo nel pagamento

di dette spese , sulle somme non corrisposte si applicherà l’interesse moratorio nella misura

Indicata nell’art. 4. Nel caso in cui l’unità immobiliare oggetto della locazione necessitasse

di riparazioni non a carico della conduttrice, quest’ultima è tenuta a tempestiva

comunicazione scritta al Locatore , la quale si riserva il diritto di visitare e far visitare a

terzi, previo congruo avviso al Conduttore, l’unità immobiliare locata al fine di predisporre

E di far eseguire , sia all’interno cha all’esterno, le riparazione e le sostituzioni, nonché le

modifiche e/o installazioni di impianti particolari e generali, senza diritti a compensi o

indennizzi per il Conduttore. Il Locatore potrà eseguire poste dalla legge o dal contratto a

suo carico, anche se prive del carattere d’urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo

Al Conduttore anche se questo, per effetto di esse, subisca incomodi per un periodo

superiore ai 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell’art. 1584 C.C.

Sono a carico e sotto la responsabilità esclusiva della Conduttrice tutte le opere e le

modifiche che dovessero rendersi necessarie per il regolare e legittimo svolgimento

dell’attività imprenditoriale della stessa, essendo espressamente riconosciuto dalle parti che

l’unità oggetto della locazione è stata presa in considerazione nello stato di fatto e di diritto

In cui si trova alla data odierna, e come tale ritenuta di interesse contrattuale, anche

nell’ipotesi in cui dovessero essere interventi di notevole entità e costo.

 

6) Sono a carico del Conduttore gli oneri accessori ( di cui all’art. 9 della legge 392/78), il

pagamento dei quali dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data della richiesta effettuata dal

locatore; il mancato rispetto degli oneri accessori , quando l’importo non pagato superi

quello di due mensilità del canone costituisce grave inadempimento del Conduttore. Sono

Altresì integralmente a carico del Conduttore tutte le spese inerenti e conseguenti alla sua

attività imprenditoriale.

 

7) A proprie cure e spese il Conduttore dovrà volturare a proprio nome tutti i contatori ed

apparecchi di misurazione per luce, acqua, gas ecc. e saranno a suo esclusivo carico tutti i

consumi ed i canoni relativi.

 

8) Durante la locazione il Conduttore dovrà permettere l’accesso nei locali al Locatore o alle

persone dalla stessa delegate, con un preavviso, anche orale di quarantotto ore.

 

9) Il Conduttore si obbliga a rilasciare l’immobile alla scadenza del contratto nelle condizioni

in cui gli è stato consegnato all’esito dei lavori indicati in premessa. In caso di ritardo della

consegna dell’immobile il Conduttore , oltre al canone maturato, dovrà corrispondere a

titolo di penale, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna, una somma pari al 5%

dell’ultimo canone mensile rivalutato a far data dalla scadenza del contratto e fino alla

riconsegna materiale dello stesso, salvo il diritto del Locatore al risarcimento del maggior

danno subito.

 

10) Eventuali opere, diverse dalle riparazioni di piccola manutenzione e dagli interventi di

ristrutturazione e/o rinnovo indicati in premessa, potranno essere eseguite dalla Conduttrice

soltanto con il consenso scritto del Locatore e previo rilascio di regolare concessione o

autorizzazione amministrativa. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1592 C.C. il

Conduttore non ha diritto ad indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata in

conseguenza dei lavori indicati nelle premesse e negli allegati, ivi compresi i lavori

progettati dall’arch. _________________( sostituzione infissi, modifica tramezzatura nel

bagno). Al termine della Locazione il Conduttore potrà asportare a propria cura e spese le

Strutture , da essa installate, che siano facilmente asportabili senza nocumento all’immobile

locato, ripristinando lo stato originario dell’immobile, salvo quanto indicato nell’allegato.

Nel caso in cui le migliorie e/o addizioni apportate dal Conduttore non possano essere

rimosse senza nocumento , il Locatore avrà facoltà al termine della locazione, di ritenere le

stesse senza obbligo di riconoscere al conduttore un indennizzo, contributo o rimborso. I

miglioramenti e le addizioni non potranno mai compensare i deterioramenti della cosa locata

imputabili al Conduttore.

 

11) Il conduttore è costituito custode della cosa locata fino alla materiale riconsegna della

Stessa, ed esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed

indiretti che potessero derivare da sé medesima o a terzi (ivi compresi i suoi dipendenti) in

conseguenza di atti, fatti ed omissioni comunque riconducibile all’utilizzo dell’unità

immobiliare locata.

Il Conduttore si obbliga a stipulare a proprie spese ed a mantenere in vita per tutta la durata

del presente contratto (anche in ipotesi di rinnovi), idonea polizza di assicurazione con

massimale pari ad €uro 2.582.284,50 (_________________) contro il rischio dell’incendio

( e rischi collegati) , a copertura sia del danno al fabbricato di proprietà del locatore , che dei

danni al “contenuto” ( vale a dire danni alle cose, merci ecc. contenute nei locali oggetto del

presente contratto, siano esse di proprietà Conduttrice o di terzi).

Tale polizza dovrà essere stipulata in favore del Locatore per quanto concerne la

liquidazione dei danni subiti dall’immobile e dal contenuto di proprietà della stessa e dovrà

essere contenere la clausola in forza dalla quale l’assicuratore si impegna a non esercitare

nei confronti dei proprietari dell’immobile la “rivalsa” prevista , a favore dello stesso,

dall’art. 1916 C.C.

Il Conduttore si obbliga altresì a stipulare ed a mantenere in vita per tutta la durata del

presente contratto (anche in ipotesi di rinnovi), idonea polizza di assicurazione con

massimale pari ad €uro 2.582.284,50 (_________________) per la copertura del rischio

della responsabilità civile nei confronti terzi per eventi dannosi comunque riconducibili

all’utilizzo e/o perimento totale e/o parziale dell’unità immobiliare locata.

Tale polizza dovrà contenere la clausola in forza della quale l’assicuratore si impegna a non

esercitare nei confronti dei proprietari dell’immobile la “rivalsa” prevista, a favore dello

stesso , dall’art. 1916 C.C. Copia delle suddette polizze dovranno essere consegnate al

Locatore , così come dovranno essere consegnate o trasmesse allo stesso annualmente ,

copia delle ricevute comprovanti il pagamento, da parte del Conduttore dei premi relativi a

tali polizze.

 

12) E’ vietata la sublocazione, anche parziale e gratuita, e la cessione del presente contratto,

salvo quanto previsto nell’art. 36 L.n. 392/78.

 

13) A garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto

(ivi compreso il regolare pagamento del canone) il Conduttore si impegna a consegnare,

entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, una fideiussione bancaria

incondizionata, a prima richiesta, con rinuncia della preventiva escussione della debitrice

principale, dell’importo pari a sei canoni mensili (€uro 9.000,00) e termine di scadenza di

sei mesi successivi all’originario termine di locazione. Resta inteso che, nel caso di rinnovi

del contratto, la predetta fideiussione dovrà essere rinnovata in maniera tale da garantire il

locatore per i sei mesi successivi alla scadenza del termine della locazione come determinato

a seguito di rinnovo. In caso di mancato regolare adempimento da parte del conduttore delle

obbligazioni nascenti dal presente contratto, la fideiussione bancaria verrà escussa dalla

locatrice, fatto salvo ed impregiudicato il diritto di quest’ultima a chiedere il risarcimento

dei maggiori danni. La mancata consegna entro il termine predetto (da ritenersi ad ogni

effetto essenziale) della fideiussione, comporterà la risoluzione del presente contratto ai

sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C.

 

14) Il conduttore si obbliga ad evitare che da parte sua e dei propri dipendenti sia recato disturbo

alla quiete e tranquillità degli abitanti ed utenti del fabbricato, compatibilmente con l’attività

esercitata nei seguenti locali.

 

15) La violazione, da parte del conduttore , del divieto di sublocazione , il mutamento della

destinazione dell’immobile e la mancata osservanza degli obblighi previsti nel presente

contratto o di norme o di regole urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza e sanitaria

imputabile a negligenze del conduttore, comporteranno la risoluzione di diritto del contratto,

da attuarsi mediante comunicazione da parte del locatore, con lettera raccomandata con

ricevuta di ritorno, dei motivi e della volontà di valersi della presente clausola risolutiva.

 

16) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 L. n. 392/78 le spese di registrazione del presente

atto ed accessorie (ivi compresa la tassa di registro annuale) anche per le successive

rinnovazioni, saranno a carico del conduttore e del locatore al 50%.

 

17) Qualsiasi modifica al presente contratto non potrà avere luogo, e non potrà avere luogo, e

non potrà essere provata, se non mediante atto scritto.

 

18) Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati

personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (legge 31

dicembre 1996 n. 675).

 

19) Per quanto non è contemplato nel presente contratto valgono le norme del C.C. nonché le

altre leggi in vigore, in particolare le norme della L. n. 392/78 .

 

ROMA LI ______________

Il locatore ___________________ Il conduttore________________

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 C.C. , previa loro attenta e specifica

rilettura, si approvano espressamente, reietta sin d’ora ogni eccezione e contestazione, le

seguenti clausole: art. 3) durata art. 4,5,6) canoni, penali e oneri accessori, limitazione alla

facoltà di opporre eccezioni; art. 9): penale per la tardiva riconsegna dell’immobile; art. 10):

rinuncia ad indennizzo per migliorie ed addizioni; art. 11): custodia del bene locato,

responsabilità per danni a terzi e per danni ai conduttore; art 12, 15) divieto di sublocazione,

cessione, comodato.

ROMA LI ______________

Il locatore ___________________ Il conduttore________________

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