Risoluzione del contratto

La risoluzione costituisce un modo di estinzione del contratto, intesa come perdita di efficacia dello stesso. Secondo la previsione del codice, il rimedio della risoluzione è applicabile ai contratti con prestazioni corrispettive, ossia a quei contratti in cui la prestazione di una parte trova remunerazione della prestazione dell’altra. La corrispettivi da comporta l’interdipendenza funzionale delle prestazioni e cioè il condizionamento di una prestazione all’altra. La risoluzione si verifica ogni qualvolta il programma contrattuale non è più in grado di svolgere la propria funzione, che è quella di assicurare il soddisfacimento degli interessi dei contraenti così come essi sono stati previsti nel regolamento negoziale.tale sopravvenuta inidoneità può essere causata dal comportamento delle parti, così come può derivare da eventi non imputabili al contegno dei contraenti, nei prevedibili dagli stessi. Dando una definizione di inadempimento del contratto, si può affermare che l’inadempimento si ha quando il debitore non esegue la prestazione dovuta o comunque la esegue in modo inesatto o tardivo rispetto alla regolamentazioni negoziale, non garantendo le aspettative dell’altra parte.La risoluzione, così come la rescissione, è uno strumento offerto dal nostro ordinamento alle parti all’interno di un contratto per porre rimedio all’alterazione del rapporto sinallagmatico delle prestazioni rispettivamente dovute. Entrambi rimedi sono previsti infatti solo per i contratti sino matematici, ossia per i contratti a prestazioni corrispettive, laddove le prestazioni a carico delle parti sono legate da un nesso di interdipendenza funzionale. nella rescissione a differenza della risoluzione la mancanza di un equilibrio nel rapporto sinallagmatico scaturisce da un difetto genetico, e cioè da un difetto originario della causa; nel caso della risoluzione invece tale squilibrio è legato ad un vizio funzionale e cioè sopravvenuto nella fase conclusiva del contratto. A differenza dell’annullamento del contratto la risoluzione non incide sulla man bensì sul rapporto e cioè Onu sulla situazione giuridica che consegue alla stipula del contratto. In sintesi l’annullamento estingue il contratto per via di un’invalidità genetica della, mentre invece la risoluzione scioglie il rapporto per un evento sopravvenuto alla sua nascita che incide nella fase esecutiva del contratto. passando ora le cause della risoluzione del contratto, e se si possono suddividere in tre categorie: la risoluzione per inadempimento, la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.

La risoluzione per inadempimento

per poter chiedere la risoluzione per inadempimento, si deve avere un inadempimento di nonna scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte (articolo 1455 codice civile): occorre che l’inadempimento di una parte sia tale da rendere non più giustificata la controprestazione dell’altra. La risoluzione per inadempimento si può manifestare attraverso due forme una risoluzione giudiziale e una risoluzione extragiudiziale; la risoluzione giudiziale si verifica quando una delle due parti può agire in giudizio per l’adempimento della parte non adempiente chiedendo al giudice di condannare tale parte ad eseguire la prestazione mancata, oppure può agire in giudizio per la risoluzione chiedendo al giudice di sciogliere il contratto ai sensi del 1453 in questo caso la parte richiedente sarà così esonerata dall’eseguire la propria prestazione se esso non l’avesse già eseguita, o in caso contrario qualora la parte avesse già eseguito la prestazione chiederà al giudice di pronunciare oltre alla risorse del contratto anche la condanna dell’altra parte alla restituzione della prestazione ricevuta. La risoluzione extragiudiziale prevede lo scioglimento del rapporto senza necessità di un provvedimento giudiziario, attraverso una diffida ad adempiere che può essere fatta per iscritto dando un termine non inferiore a 15 giorni con l’avvertenza che altrimenti il contratto si intenderà risolto ai sensi del 1454 del codice civile.

 

La risoluzione dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione

l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore comporta l’estinzione dell’obbligazione. L’impossibilità sopravvenuta rende priva di ogni giustificazione alla controprestazione, essa comporta quindi, la risoluzione del contratto, dal quale l’obbligazione stinta derivava, e comporta, anche l’estinzione dell’obbligazione dell’altra parte.

 

La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta

 

Tale risoluzione riguarda i contratti alla cui esecuzione destinata a protrarsi nel tempo siano essi contratti ad esecuzione differita oppure ad esecuzione continuata o periodica. In tali contratti può accadere che la prestazione di una delle parti diventi eccessivamente onerosa in questo caso, può essere chiesta la risoluzione giudiziale del contratto ai sensi dell’articolo 1467 comma uno del codice civile e in tal caso l’altra parte qualora voglia evitare la risoluzione può offrire di modificare iniquamente la propria prestazione. Per eccessiva onerosità si deve intendere un forte squilibrio che si manifesta tra il valore economico delle prestazioni all’interno del contratto cioè quando tale contratto sia diventato iniquo per una delle parti.

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