Contratto di affitto di fondo rustico

 

CONTRATTO AFFITTO DI FONDO RUSTICO

EX ART.45 LEGGE n.203/82

 

 

TERRENO AGRICOLO DENOMINATO

Il giorno ………. del mese di …………… dell’anno duemilasei, in Roma i Signori rappresentanti delle

parti contraenti:
– Sig. Gaio nato a Roma il 31/02/1945,
domiciliato ai fini del presente atto presso la Residenza
Municipale di Roma, nella sua qualità di funzionario
dirigente, in base a quanto stabilito dall’art. 41 dello
Statuto Comunale, nonché all’art. 47 del regolamento dei
contratti, il quale agisce in nome e per conto
dell’Amministrazione Comunale di Roma (Cod. Fisc./Part.
IVA XXXXX);
– Sig. , nato a residente a in
Via n° , in qualità di ;
eventuale (Alla presenza dei signori:
– Sig. ………, nato a Roma il ……….., residente a
……… in Via ……….., codice fiscale ……………
– Sig. ………, nato a Romail ……….., residente a
……… in Via ……….., codice fiscale ……………
che intervengono in qualità di rappresentanti delle
Organizzazioni Professionali Agricole da cui le parti
contraenti hanno deciso di farsi assistere, ai sensi
dell’art 45, L. n.203/1982),
convengono
che il Comune di Roma, in qualità di proprietario del bene
immobile sotto descritto all’art.1) e oggetto del presente
atto, cede al Sig. ……………. in affitto il terreno
agricolo denominato “…………..”, così come evidenziato
nella planimetria allegata
SONO PATTI E CONDIZIONI
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Viene consegnato in affitto, ai fini della sua gestione e
delle responsabilità derivanti dall’uso esclusivo da parte
dell’affittuario, il seguente bene immobile:
– Terreno agricolo senza fabbricati di superficie catastale
pari a ettari …….., costituito da terreno ………
giacitura ………….. sito nel Comune di ………. e
censito al N.C.T. del medesimo Comune al Foglio n. …,
mappali …………………
Inoltre vengono assegnati, unitamente al suddetto terreno, i
titoli all’aiuto di cui al Reg. (CE) 1782/2003, così come
specifiati in apposito verbale di consegna, con l’obbligo
dell’affittuario di utilizzo dei medesimi, affinché vengano
riconsegnati a questo Comune nel medesimo numero e valore
salvo riduzioni di legge, al termine della locazione, pena,
il risarcimento del danno.
 
ART. 2 – DURATA CONTRATTO
In deroga all’art. 1, della Legge n. 203/1982, la durata
dell’affitto viene fissata in anni a decorrere dal
01/11/2006; pertanto il presente contratto sarà da ritenersi
risolto senza alcuna possibilità di tacito rinnovo, e senza
necessità di formale disdetta da parte dell’Amministrazione
Comunale che viene data ora per allora.
L’affittuario si impegna a realizzare ha …….. di
impianti specializzati di (pesche, nettarine, albicocche,
susine, ciliegie, mele, pere, actinidia, kaki, vite da vino
– solo lotto 2 -, olivo da olio – solo lotto 2 -)
rispettando le densità di impianto consigliate dai
Disciplinari di Produzione Integrata 2005 predisposti dalla
Regione Lazio, così come previsto nel progetto
approvato da parte dell’Amministrazione Comunale in data
……… .A garanzia della realizzazione del suddetto
impianto l’affittuario ha presentato apposita garanzia
fidejussoria di € …… (€/ha 5.000 per ogni ettaro di
impianto). L’affittuario rinuncia a qualsiasi richiesta di
indennità per la realizzazione dei miglioramenti riguardante
l’impianto stesso o ad essa correlato e si impegna, al
momento della scadenza del contratto, a provvedere a proprie
cure e spese all’abbattimento dell’impianto realizzato ed
allo smaltimento dei resti dell’abbattimento, affinché il
terreno possa essere riconsegnato allo stato originario,
cioè libero da ogni piantagione arborea o residui di essa.
 
ART. 3 – FINALITA’ E CANONE ANNUO
In deroga a quanto previsto dalla Legge 203/1982, il canone
annuo di affitto viene determinato in base a quanto
stabilito con determinazione dirigenziale n. … del
………. in complessivi € ……… (Euro ………).
Il canone annuo dovrà essere corrisposto in due rate il 30
giugno ed il 30 novembre di ogni anno.
Negli anni successivi al primo il canone di affitto di cui
sopra sarà inoltre soggetto ad una rivalutazione , la quale
sarà conforme ai coefficienti di rivalutazione dei canoni di
affitto dei fondi rustici così come previsti dalla Legge
203/1982.
Il mancato pagamento del canone di affitto entro novanta
giorni dalla scadenza costituirà in mora l’affittuario senza
necessità di richiesta scritta con l’obbligo di
corrispondere gli interessi, al tasso legale, e comporterà
la risoluzione del contratto d’affitto.
ART. 4 – GESTIONE DEL FONDO
L’affittuario si impegna a mantenere le iniziali
condizioni di fertilità del fondo, con il limite del
rispetto della destinazione economica del bene, e
dell’ordinamento colturale. L’affittuario si impegna inoltre
a rispettare gli impegni precedentemente assunti da parte
dell’Amministrazione Comunale per la fruizione di contributi
pubblici, in accordo e secondo le disposizioni impartite
dall’Ufficio Agricoltura del Comune di Roma
 
ART. 5 – MIGLIORAMENTI
L’affittuario prima di eseguire eventuali piani di
miglioramento e/o trasformazioni fondiarie deve richiedere
l’autorizzazione scritta del proprietario, con le modalità e
le procedure ai sensi della L. n°.203/82, o della normativa
in vigore al momento della richiesta di miglioramento.
 
ART. 6 – RICONSEGNA e GARANZIA FIDEIUSSORIA
Alla data di riconsegna del fondo le strutture fisse
asportabili, quali eventuali serre, container, strutture
mobili, stazione meteorologica, pompe per irrigazione ed
altre attrezzature non facenti parti delle dotazioni
originarie del fondo saranno recuperate dall’affittuario. Il
fondo dovrà essere restituito all’Amministrazione Comunale
libero da persone e cose, senza che all’affittuario sia
dovuto alcun indennizzo o compenso di nessun genere ed a
qualsiasi titolo.
A garanzia del totale rispetto degli impegni assunti con il
presente atto, oltre che a garanzia della riconsegna
dell’immobile nelle normali condizioni di produttività ed
efficienza salvo il normale deperimento d’uso e di età degli
impianti stessi, l’affittuario deposita una garanzia
fideiussoria di € ……… (anni 1 di affitto oltre somma
prevista per realizzazione frutteto art 2) rilasciata da
…………………………………… con atto n…………………………………………, valida fino al
90° giorno dalla scadenza del contratto, o dopo l’eventuale
data di risoluzione dello stesso.
Tale deposito cauzionale potrà essere automaticamente
trattenuto dal proprietario nel caso di inadempienza da
parte dell’affittuario anche di un solo articolo del
presente contratto, o in caso di danno accertato arrecato
all’immobile, al proprietario o alla collettività.
 
ART. 7 – SUB-AFFITTO
Viene espressamente vietata ogni forma di sub-affitto o di
cessione anche solo parziale di diritti sul fondo locato,
pena l’immediata rescissione del contratto ed il
risarcimento dei danni eventualmente arrecati.
ART. 8 – RESPONSABILITA’
L’affittuario, ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile,
esonera espressamente il Comune di Roma da ogni
responsabilità per danni alle persone e alle cose di terzi.
 
ART. 9 – SPESE
Le spese amministrative per il presente contratto sono
determinate dal Comune e sono interamente a carico
dell’affittuario che accetta di sostenerle.
 
ART. 10 – CONTROVERSIE
Le controversie, che eventualmente insorgeranno tra le
parti, saranno risolte in sede sindacale, con l’assistenza
delle Organizzazioni Professionali Agricole.
Redatto, letto e liberamente sottoscritto dalle parti
contraenti per incondizionata accettazione, in Roma, il
giorno ………………….duemilasei.
Per le parti contraenti:
 
Comune di Cesena Dirigente del Settore ……………….
D.ssa ………, ……………………………………
Sig…………, ……………………………
 
Approvazione specifica
 
– Il Sig. …………., in qualità di ……………, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. civ.
dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute
negli articoli n. 1 (oggetto del contratto), n.2 (durata del
contratto), n.3 (finalita’ e canone annuo); n.4 (gestione
del fondo); n. 5 (miglioramenti); n. 6 (riconsegna e
garanzia fideiussoria).
Data ../../….
L’affittuario …………….
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