Modello contratto di procacciamento di affari

Il presente stipulato tra

tra

(<…..>) S.r.l./S.p.A., con sede in (<…..>), (<…..>), c.a.p.. (<…..>) C.F. (<…..>), Partita IVA (<…..>) REA (<…..>), in persona del Legale rappresentante pro tempore Sig. (<…..>), C.F. (<…..>), nato a (<…..>) e residente in (<…..>), domiciliato per la carica presso la sede della predetta società.

(nel seguito, la “Società Alfa”)

e

Il Sig. (<…..>), nato a (<…..>), residente in (<…..>), Via (<…..>), C.F. (<…..>).

[oppure]

Spettabile (<…..>),con sede in (<…..>), (<…..>), c.a.p.. (<…..>) C.F. (<…..>), Partita IVA (<…..>) REA (<…..>), in persona del Legale rappresentante pro tempore Sig.. (<…..>), C.F. (<…..>), nato a (<…..>) e residente in (<…..>), domiciliato per la carica presso la sede della predetta società.

(nel seguito, il “Procacciatore”)

Di seguito congiuntamente definite le “Parti”.

premesso che

a) ‑La Società Alfa svolge la propria attività nel settore (<…..>), sia in Italia che all’Estero con l’obiettivo di fornire servizi di (<…..>) e (<…..>) indicati nell’Allegato 1 (nel seguito, i “Servizi”);

b) ‑il Procacciatore, svolge la propria attività nel settore (<…..>) ed in virtù dei contatti che gli provengono dalla sua attività, si è reso disponibile (i) ad individuare e segnalare nuove opportunità d’affari alla Società Alfa (nel seguito, “Segnalazione di Affari”), attraverso la presentazione alla medesima di potenziali clienti (nel seguito, i “Clienti”) ai fini della stipulazione tra questi ultimi e la Società, di contratti aventi ad oggetto l’erogazione dei Servizi (nel seguito, i “Contratti”);

c) ‑la Società Alfa ha interesse a stipulare il presente Accordo con il Procacciatore per sviluppare i propri Servizi alle condizioni e termini più avanti descritti.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Contratto disciplina il conferimento di un incarico da parte della Società Alfa al Procacciatore concernente la Segnalazione di Affari alla Società, in qualità di procacciatore d’affari.

In virtù di quanto definito nel presente Accordo, il Procacciatore si limiterà a raccogliere le manifestazioni di interesse dei Clienti ed a trasmetterle alla Società Alfa presentando una relazione scritta dettagliata per ciascun affare segnalato;

In nessun caso il Procacciatore dovrà: (i) chiedere pagamenti per conto della Società, (ii) dare condizioni o garanzie, (iii) fare alcuna rappresentazione a nome della Società, (iv) impegnare la Società in qualunque contratto o accordo precontrattuale, (iv) fare nessuna promessa o dare garanzie riguardo ai Servizi oltre a quanto contenuto nel materiale promozionale fornito dalla Società o (v) assumersi responsabilità in nome e per conto della Società Alfa.

Art. 3 – Referenti

Lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2, sarà definito in occasione di incontri operativi di coordinamento tra il Procacciatore e la Società Alfa, che interverranno con cadenza (<…..>) (mensile, trimestrale, ecc.) e, comunque, ogni qualvolta sarà dalla Società ritenuto opportuno e/o necessario per la migliore esecuzione dei Contratti.

Il referente per il Procacciatore per le attività oggetto del presente Accordo sarà (<…..>);

il referente per la Società per le attività oggetto del presente Accordo sarà (<…..>).

Art. 4 – Corrispettivo

a) ‑Per le attività di cui al precedente punto 2 il Procacciatore avrà diritto ad un compenso in misura percentuale calcolata sul fatturato dei Contratti, secondo la seguente ripartizione:

– ‑fatturato del Contratto ricompreso tra (<…..>) e (<…..>): il corrispettivo sarà pari al (<…..>)%;

(prevedere ulteriori step relativi ad un diverso ammontare della provvigione in funzione del fatturato complessivamente realizzato con la sottoscrizione dei Contratti).

Il Procacciatore avrà diritto al compenso esclusivamente sui Contratti sottoscritti e per i quali la Società abbia ricevuto il pagamento integrale delle somme dovute e non soltanto di parte di esse.

I compensi come sopra indicati costituiscono l’unico corrispettivo per il Procacciatore il quale sopporterà tutte le spese necessarie per l’esecuzione di tutte o parte delle attività richiestegli in virtù del presente Contratto e strumentali alla organizzazione ed alla conduzione della propria attività.

Nessun rimborso spese sarà dovuto al Procacciatore in caso di mancata conclusione degli affari da lui segnalati.

Art. 5 – Autonomia delle parti

Il Procacciatore agisce per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo in piena autonomia operativa, senza alcun vincolo di subordinazione o dipendenza gerarchica nei confronti della Società Alfa, e potrà determinare liberamente modalità ed orari per la prestazione della propria attività in favore della Società Alfa coordinando però i propri orari lavorativi con quelli della Società Alfa nel caso in cui dovesse avvalersi delle strutture della medesima per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente Contratto.

Le parti restano autonome l’una dall’altra nell’adempimento dei rispettivi obblighi, senza che si instauri tra le stesse alcun rapporto di dipendenza, società e/o associativo.

Art. 6 – Durata

Il presente Accordo ha durata di anni (<…..>) a partire dal giorno della sua stipulazione. È esclusa qualsiasi proroga tacita.

Art. 7 – ‑Obbligazioni dipendenti da cessazione e risoluzione del rapporto

Al termine del presente Accordo, anche se conseguentemente a risoluzione per qualsiasi motivo intercorsa, il Procacciatore provvederà:

a) ‑ad astenersi dal compiere qualsiasi altra attività che possa far ritenere che il Procacciatore svolga attività professionale per conto della Società Alfa;

b) ‑A restituire alla Società entro (<…..>) giorni qualsiasi materiale della stessa relativamente ai Servizi e quant’altro relativo alla generale attività della Società di cui il Procacciatore sia in possesso.

Art. 8 – Sostituzione di accordi precedenti e forma scritta

La sottoscrizione del presente Accordo fa cessare ed annulla qualsiasi precedente intesa o rapporto eventualmente intercorso fra le parti.

Eventuali modifiche alle previsioni di cui al presente Accordo saranno validi e vincolanti tra le Parti solo se effettuate per iscritto e da queste debitamente sottoscritte.

Art. 9 – Clausola di confidenzialità e Patto di riservatezza

Le Parti espressamente concordano che ogni informazione, dato, risultato o documento relativo alle attività regolate dal presente Accordo, sia mantenuta in regime di confidenzialità.

Ai fini del presente Accordo, per informazione confidenziale s’intende qualsiasi informazione comprendente sebbene non esclusivamente riferita a qualsiasi documento, afferente l’attività della Società Alfa, rivelato o consegnato dalla Società Alfa a beneficio del Procacciatore, per l’esecuzione del presente Accordo.

Le parti si impegnano a trattare come confidenziale ogni e qualsiasi informazione confidenziale e si accordano per l’utilizzo delle stesse esclusivamente a fini della realizzazione dell’attività di cui al presente Accordo, e di non divulgare le stesse a terzi, né tanto meno di renderle pubbliche o accessibili con qualsiasi altro mezzo, a meno che non sia espressamente consentito tramite un consenso scritto rilasciato dalla parte che procede alla divulgazione o consegna.

Le obbligazioni sopra descritte non si applicano alle informazioni confidenziali:

– ‑di cui la parte ricevente sia in grado di provare di esserne venuta a conoscenza prima dell’avvenuto ricevimento delle stesse dalla controparte in forza del presente Accordo; o

– ‑che sono di dominio pubblico al tempo in cui si sia verificata la divulgazione a vantaggio del ricevente o di trovarsi in regime di dominio pubblico a seguito di un accadimento che non implichi la rottura del presente Accordo; o

– ‑che sono state legalmente acquisite da parte del ricevente, da una fonte indipendente titolare del diritto alla divulgazione delle stesse.

Il Procacciatore si impegna in ogni caso, per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo di (<…..>) anni dalla sua cessazione a qualunque titolo intervenuta, a non divulgare in qualsiasi forma informazioni o dati inerenti la Società Alfa, i Clienti o le caratteristiche dei Servizi. La violazione della presente clausola darà la facoltà alla Società di richiedere al Procacciatore, oltre alla risoluzione del presente Accordo, il risarcimento dei danni subiti.

Il medesimo obbligo di cui al precedente punto è posto a carico degli eventuali dipendenti e/o dei collaboratori del Procacciatore.

Art. 10 – Spendita del nome e rappresentanza

Il Procacciatore, in qualità di procacciatore d’affari, non ha potere di rappresentanza della Società ed agisce in nome proprio e nell’interesse della Società, nei limiti di quanto stabilito dal presente Accordo, senza alcun vincolo di continuità né di direzione da parte della Società;

il Procacciatore si obbliga ad agire nei confronti dei Clienti con la necessaria diligenza, correttezza e professionalità, esplicitando, la propria qualità di Procacciatore d’Affari della Società Alfa;

è fatto divieto al Procacciatore di operare in qualsiasi modo quale organo o rappresentante legale o procuratore della Società, ovvero di assumere comportamenti tali da ingenerare nei clienti o nei terzi l’impressione o l’opinione di agire con tali qualifiche;

non è consentito al Procacciatore di utilizzare carta intestata o marchi della Società senza la preventiva autorizzazione scritta della medesima.

Art. 11 – Recesso – Risoluzione

Ciascuna parte potrà risolvere il presente Accordo dandone preavviso all’altra di (<…..>) giorni, mediante lettera raccomandata A/R.

Il presente Accordo si risolverà inoltre di diritto nei segueti casi:

a) ‑fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposto il Procacciatore, se persona giuridica;

b) ‑condanna civile o penale per il Procacciatore che possano pregiudicare il buon nome o ostacolarne l’attività, se persona fisica;

c) ‑mancata osservanza degli obblighi previsti per il rilascio delle attività di Consulenza.

Art. 12 – Esonero da responsabilità

Il Procacciatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi azione eventualmente intrapresa da uno dei Clienti per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’interruzione delle trattative precontrattuali e della mancata conclusione del Contratto da parte della Società per causa imputabile al Procacciatore o a suoi dipendenti e/o collaboratori.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti prestano il loro consenso espresso ed informato a che i dati che le riguardano ed implicati dall’esecuzione del presente Accordo siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate all’articolo 4, comma 1 lett. a) del D.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 recante il Codice sulla protezione dei dati personali (nel seguito, il “Codice”).

Pertanto, con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna Parte:

a) ‑presta il proprio consenso al trattamento di dati, informazioni e notizie che la riguardano ad opera dell’altra, e dichiara di aver ricevuto idonea informativa prevista dall’articolo 13 del Codice circa le finalità e le modalità del trattamento e di essere a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice;

b) ‑garantisce di aver acquisito il consenso al trattamento dei dati di dipendenti, collaboratori, clienti, coinvolti dall’esecuzione dell’oggetto del presente Accordo ed il cui trattamento sia comunque necessario alla Parte che lo effettua per adempiere correttamente agli obblighi di cui al presente Accordo;

c) ‑si impegna a rispettare ogni e tutti gli obblighi previsti dal Codice qualora nell’esecuzione del presente Accordo sia necessario trattare dati di soggetti terzi, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità.

Art. 14 – Comunicazioni

Qualunque comunicazione da farsi in merito al presente contratto dovrà essere inviata per lettera raccomandata, telefax, anche anticipata mediante posta elettronica ai seguenti indirizzi:

– quanto alla Società Alfa:

Società Alfa S.r.l./ S.p.A.:

Via (<…..>)

(<…..>)

Tel. (<…..>)

Fax (<…..>)

Email: (<…..>)

– quanto al Procacciatore:

Spettabile (<…..>)

Via (<…..>)

(<…..>)

Tel. (<…..>)

Fax (<…..>)

Email: (<…..>)

Art. 15 – Legge Applicabile – Foro Competente

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto ivi non esplicitamente previsto si applicheranno le norme del Codice Civile nonché le altre norme giuridiche inderogabili aventi efficacia di legge.

Ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, validità, esecuzione o violazione del presente Accordo sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto di 3 arbitri. Ciascuna parte designerà un arbitro. Il terzo arbitro, che fungerà da presidente del collegio arbitrale, verrà nominato di comune accordo dai due arbitri designati dalle parti. Qualora la parte convenuta non designi il proprio arbitro entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di arbitrato, ovvero qualora i due arbitri nominati dalle parti non si accordino sulla designazione del terzo arbitro entro 20 giorni dalla nomina dell’arbitro della convenuta, l’arbitro della convenuta e/o il terzo arbitro, secondo il caso, saranno nominati dal Presidente del Tribunale di (<…..>).

L’arbitrato si terrà a (<…..>), e sarà rituale e di diritto e dovrà svolgersi secondo le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile italiano. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro (<…..>) giorni dalla data di accettazione della nomina da parte dell’ultimo arbitro. Il termine può essere prorogato solo una volta, su accordo scritto delle parti o per decisione del Collegio, per un periodo non superiore ad ulteriori (<…..>) giorni.

Sempre in caso di controversie tra le parti e nella limitata ipotesi di richiesta di provvedimenti cautelari e/o di urgenza (ovvero di istruzione preventiva), sarà competente in via esclusiva il Tribunale di (<…..>), che sarà pure esclusivamente competente nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la clausola compromissoria che precede dovesse essere giudicata, per qualsiasi ragione, nulla e/o inefficace.

Art. 16 – Disposizioni Generali

il Procacciatore non assume alcun obbligo di promuovere stabilmente e continuativamente la conclusione di Contratti aventi ad oggetto i Servizi ma si limiterà ad individuare e segnalare alla Società le opportunità di concludere affari che si dovessero presentare;

non trovano pertanto applicazione le norme sul contratto di agenzia né le disposizioni dello statuto dell’agente o del rappresentante di commercio;

in proposito, nei rapporti con i Clienti, il Procacciatore eviterà qualsiasi dichiarazione o comportamento che possa trarre in inganno i Clienti stessi circa l’ampiezza dei poteri ad esso conferiti ovvero indurli a ritenere che lo stesso sia un agente della Società Alfa;

la Società Alfa potrà individuare altri soggetti cui affidare il medesimo incarico oggetto del presente contratto senza che da parte del Procacciatore possa essere invocato alcun diritto o indennità;

l’attività prestata dal Procacciatore deve pertanto intendersi realizzata senza rappresentanza, né esclusiva;

la Società potrà di volta in volta, a seconda delle esigenze ed opportunità di mercato, rivedere e modificare la tipologia dei Servizi;

il Procacciatore dichiara di non contravvenire, con la conclusione e l’esecuzione del presente Accordo, ad alcuna obbligazione derivante da precedenti rapporti contrattuali già instaurati con terzi. A tal proposito il Procacciatore si assumerà gli oneri e le spese derivanti da qualsiasi controversia dovesse insorgere con soggetti terzi per effetto dell’esecuzione del presente Accordo.

Art. 17 – Negoziazione e accettazione dell’Accordo

Le parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato il presente Accordo e ciascuna clausola del medesimo, e che il presente Accordo è frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna delle parti, in assenza di qualsiasi imposizione dell’una parte sull’altra.

Società Alfa S.r.l./ S.p.A.                  Per il Procacciatore – Sig./Spettabile (<…..>)

nome: <…..>            nome:<…..>

Titolo: <…..>            Titolo: <…..>

Firma: <…..>            Firma: <…..>

Le Parti espressamente approvano le seguenti clausole dell’Accordo:

Art. 4 – Corrispettivo; Art. 5 – Autonomia delle parti; Art. 7 – Obbligazioni dipendenti da cessazione e risoluzione del rapporto; Art. 9 – Clausola di confidenzialità e Patto di riservatezza; Art. 10 – Spendita del nome e rappresentanza; Art. 11 – Recesso – Risoluzione; Art. 12 – Esonero da responsabilità; Art. 15 – Legge Applicabile – Foro Competente; Art. 16 – Disposizioni Generali.

Società Alfa S.r.l./ S.p.A.                  Spettabile (<…..>)

nome: <…..>            nome:<…..>

Titolo: <…..>            Titolo: <…..>

Firma: <…..>            Firma: <…..>

Indice degli allegati

– Allegato 1 (Servzi della Società)

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