Cade nel vano ascensore, il risarcimento scatta anche per la fidanzata

Cade nel vano ascensore, il risarcimento scatta anche per la fidanzata

 

 

incidente

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 21 marzo 2013 n. 7128

 

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 7128/2013 ha stabilito il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, anche in favore del convivente more uxorio del danneggiato, quando risulti, chioramente dimostrata, una relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da reciproca assistenza morale e materiale. 

 

Nel caso specifico, chiarisce il Giudice di Legittimità,  il riferimento fatto ai “prossimi congiunti” della vittima, quali soggetti danneggiati, deve intendersi  nel senso che, “in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra questi ultimi e la vittima, è proprio la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva a connotare l’ingiustizia del danno ed a rendere risarcibili le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate, a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali”.


Inoltre, affinché si configuri la lesione “la convivenza non ha da intendersi necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come stabile legame tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti. In particolare, si ritiene che i riferimenti costituzionali non siano gli artt. 29 e 30 della Costituzione, sì che detto legame debba essere necessariamente strutturato come un rapporto di coniugio, ed a questo debba somigliare (così intendendosi parzialmente superare quanto affermato da Cass. n. 8976/05), quanto piuttosto l’art. 2 della Costituzione, che attribuisce rilevanza costituzionale alla sfera relazionale della persona, in quanto tale”.


“Peraltro, se trattasi di relazione prematrimoniale o di fidanzamento che, a prescindere da un rapporto di convivenza attuale al momento dell’illecito, sia destinata ad evolversi, e di fatto si evolva, in epoca successiva all’illecito, in matrimonio, torna ad assumere rilevanza anche il menzionato art. 29 della Costituzione, inteso come norma di tutela costituzionale non solo della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ma anche del diritto del singolo a contrarre matrimonio ed a usufruire appieno dei diritti-doveri reciproci, inerenti le persone dei coniugi, nonché a formare una famiglia quale modalità di piena realizzazione della vita dell’individuo. Allorché il fatto lesivo limiti anche tale diritto, i danni che ne derivano ben possono essere ristorati ai sensi dell’art. 2059 cod. civ.”.


Ne consegue che colui che rivendica il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza delle lesioni gravissime subite dalla persona a cui è legato da relazione affettiva, “dovrà allegare e dimostrare l’esistenza e la natura di tale rapporto, ma anche la sua stabilità, intesa come non occasionalità e continuità nel tempo, che assuma rilevanza in ragione del momento di verificazione dell’ illecito”.

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