Il contributo unificato parametrato al valore della competenza del giudice

giustizia
Corte di cassazione – Sezione VI civile – Sentenza 11 marzo 2013 n. 6053

 

 

Nel caso in cui  il contribuente indichi in una cifra determinata, il valore della controversia, nel caso in oggetto Euro 501,78,  ma poi aggiungala postilla “ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”, il valore della causa si presume uguale alla competenza del giudice adito, e di ciò si dovrà tener conto ai fini del contributo unificato; così si è pronunicata la Corte di cassazione, con la sentenza 6053/2013, accogliendo il ricorso del ministero della Giustizia.


Per i Giudici di Legittimità, infatti, la frase non può essere ritenuta di stile come aveva fatto la Commissione tributaria regionale delle Marche ma “ha un contenuto sostanziale”, e questo,  fa si, che si versi in una situazione di “incertezza sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi”, con la diretta  conseguenza che ai sensi dell’articolo 14 Cpc, “la domanda si deve presumere di valore uguale alla competenza del giudice adito. E l’applicazione del contributo unificato dovrà avvenire sulla base di questo parametro”.  

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