Se a causa di un incidente stradale si deve abbandonare l’Università deve essere risarcito il danno non patrimoniale  – Cassazione civile , sez. III, sentenza 06.04.2011 n° 7868

Se a causa di un incidente stradale si deve abbandonare l’Università deve essere risarcito il danno non patrimoniale – Cassazione civile , sez. III, sentenza 06.04.2011 n° 7868

incidente_b1La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 6 aprile 2011, n. 7868, in accoglimento delle doglianze di un uomo  travolto sulla sede stradale da un TIR che proveniva dalla direzione opposta e poi spariva nel nulla, ha stabilito che gli debba essere corrisposto, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, il mancato proseguimento  da parte della vittima del sinistro della carriera universitaria.

Nella quantificazione del danno biologico, morale e patrimoniale, secondo il giudice di legittimità, è necessario considerare il fatto che a causa del lungo periodo di invalidità temporanea (oltre un anno), il ricorrente abbia dovuto interrompere defitivamente gli studi universitari di giurisprudenza che portava avanti come studente-lavoratore, facendo venire meno la possibilità di laurearsi, con tutto quello che da ciò consegue in termini di perdita di opportunità di maggiori gratificazioni personali e anche di maggiori guadagni futuri.

 Nella liquidazione dei danni biologici e patrimoniali il giudice territoriale non ha valutato le specificità del caso concreto che imponeva di tenere nella dovuta considerazione le opportunità di guadagno e di lavoro, oltre alle maggior gratificazioni personali e sociali, che la vittima del sinistro avrebbe ottenuto se avesse potuto proseguire negli studi.

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