NUOVE TARIFFE PROFESSIONALI – I PUNTI SALIENTI

NUOVE TARIFFE PROFESSIONALI – I PUNTI SALIENTI

 

Giustizia_tribunale

Ecco di seguito le pricipali novità introdotte dal Decreto Ministeriale 195 del 20.07.2012 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27″.  e pubblicato in GU il 22 Agosto 2012.

Il compenso è regolato dall’accordo col cliente (che deve avere la forma scritta), solo in mancanza di accordo scritto si può ricorrere alla liquidazione ricorrendo ad un organo giurisdizionale.

Si ricordi che l’assenza di prova dell’invio di un preventivo di massima (si veda il modello sul nostro sito al link indicato) al cliente può costituire elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

In sede giurisdizionale per quantificare il compenso si ricorrerà ai parametri, che non saranno mai vincolanti per il giudice; non esiste più la distinzione tra onorari e diritti in quanto il compenso è unico.

E’ importante ricordare che nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella eventualmente concordata in modo forfettario.

Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo.

Si rammenti che i costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.

Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma può essere aumentato fino al doppio.

Quando l’incarico professionale è conferito a una società o associazione tra professionisti, si applica un solo compenso, anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.

 

 

Il compenso per l’attività stragiudiziale è determinato tenendo conto del valore e della natura dell’affare, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione. Si tiene conto delle ore complessive impiegate per la prestazione. Non esistono dei parametri rapportati al valore dell’affare come le vecchie tariffe, per questo è necessario pattuire per iscritto il compenso; per pattuire un compenso orario si deve prima aver determinato quale’è il costo orario dello studio in base alle spese annue.

Quando l’affare stragiudiziale consiste in una conciliazione (esempio verbale positivo di mediazione o accordo transattivo), il compenso è aumentato fino al 40 per cento.

L’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta.

Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore, determinato secondo i criteri dell’art. 5 e della natura e complessità della controversia, del numero e dell’importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell’eventuale urgenza della prestazione; deve inoltre tenere conto del pregio dell’opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

Qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale o difende una parte contro più parti il compenso unico può essere aumentato fino al doppio.

Quando il procedimento giudiziale si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento.

 Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso è ridotto di regola fino alla metà; in caso di gratuito patrocinio e per le difese d’ufficio i compensi sono di regola dimezzati.

Nelle cause per l’indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà.

Nel caso di controversie a norma dell’articolo 140-bis (azioni di classe) del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo

Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione sino ad euro 1.500.000,00 liquida il compenso applicando per il maggior valore i criteri di cui all’articolo 4, commi da 2 a 5.

Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili.

Per l’assistenza negli arbitrati rituali si applicano i parametri corrispondenti al giudiziale, mentre per quelli irrituali i parametri dello stragiudiziale.

Costituiscono elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

Anche l’attività giudiziale penale è distinta in fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l’avvocato ha diritto al compenso per l’opera effettivamente svolta.

Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell’opera prestata, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell’eventuale urgenza della prestazione, tenuto conto di tutte le particolari circostanze del caso e dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

Qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso criterio di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l’avvocato difende una parte contro più parti.

Per l’assistenza d’ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà.

Anche per l’attività penale l’adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli può essere elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso.

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