Nel caso di truffa su “E-Bay” scatta il carcere e non i domiciliari, in quanto è fondato il pericolo di reiterazione del reato

Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 25 gennaio 2013 n. 4038

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4038/2013, nel bocciare il ricorso di tre persone agli arresti domiciliari per associazione a delinquere, in quanto gli stessi si erano messi insieme per compiere una serie di truffe e insolvenze “attraverso la ripetuta pubblicazione di proposte di vendita sul sito internet “e-bay”, ha confemato loro, la misura cautelare della custodia in carcere, affermando che chi è  indagato per truffe online potrebbe ricommettere il reato se gli venisse accordata la più blanda misura degli arresti domiciliari. 

Il Giudice di Legittimità ha infatti ricordato che in materia  di misure cautelari il controllo di legittimità è circoscritto “all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuiridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento”, mentre, con riguardo alla gravità degli indizi, essi non vanno valutati singolarmente potendo al contrario dimostrarsi circostanze “idonee a dimostrare il fatto se coordinate organicamente”.

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