Si può Licenziare il lavoratore che ha patteggiato una condanna per violenza sessuale
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2168/2013 ha stabilito che il patteggiamento di una condanna per violenza sessuale, sia pure al di fuori dell’ambiente di lavoro, è un motivo sufficiente per licenziare un dipendente, nel caso, in oggetto, trattasi di un quadro di Poste italiane.
Il Giudice di Legitimità ha avvalorato la propria tesi sostenendo che, “In sede civile può legittimamente attribuirsi piena efficacia probatoria alla sentenza di patteggiamento, atteso che in tal caso l’imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l’applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità, dovendo invece il giudice civile – nel caso in cui non intenda attribuire tale efficacia alla sentenza di patteggiamento – spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a sale ammissione”.
Aggiugendo poi, che il generico rimando ad una condanna penale da parte dei contratti collettivi al fine di dedurne conseguenze disciplinari si riferisce anche alla formula del patteggiamento.
Su tali assunti, per la Cassazione, risulta immune da vizi la valutazione del giudice di merito secondo cui il forte disvalore sociale della condotta, comportava “riflessi negativi sull’immagine dell’azienda”, tenuto anche conto, della risonanza mediatica della circostanza, legittimando il recesso.