Legittimo il licenziamento di chi va al lavoro tardi
Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 17 settembre 2013 n. 21203
La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente che si reca quotidianamente in ritardo al lavoro, falsificando l’orario di ingresso.
Così ha deciso la Suprema Corte, ritenendo corretta la valutazione del datore di lavoro, per il quale, la condotta del lavoratore, integrava un’ipotesi ex articolo 2119 del codice civile e cioè “un comportamento talmente grave da ledere irrimediabilmente il nesso di fiducia che deve sostenere il rapporto”.
I giudici del secondo grado, vevano giustamente evidenziato “la gravità della condotta posta in essere dal ricorrente, il quale, nel rendersi responsabile dell’addebito, era venuto meno ai doveri di correttezza nell’esecuzione del rapporto ricorrendo a timbrature false dell’orario di entrata; allontanandosi ingiustificatamente dal luogo di lavoro per recarsi ad un circolo sportivo a giocare a tennis o a praticare il canottaggio; per visitare concessionari d’auto ovvero allontanarsi in compagnia di estranei senza più rientrare in ufficio”.
Il Giudice dell’Appello, prosegue la Suprema Corte, ha quindi sottolineato che “non si è trattato di un episodio isolato, ma di più episodi avvenuti in più riprese in breve lasso di tempo, per cui le modalità della condotta e la frequenza degli episodi contestati deponevano per la mala fede del lavoratore, il quale aveva finito, in tal modo, per ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che avrebbe dovuto sorreggere il rapporto di lavoro”.