Il pericolo del licenziamento non autorizza il demansionamento
Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 18 settembre 2013 n. 21356
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21356/2013, ha stebilito che il demansionamento, non può essere giustificato semplicemente con l’esigenza di evitare il licenziamento.
Così ha deciso il Corte, rigettendo il ricorso di un istituto di credito, contro la condanna al risarcimento del danno per € 25.000,00 (Euro Venticinque/00), nei confronti di un proprio dipendente.
La Corte di appello, ricordano i Giudici di Legittimità, ha rilevato, nel modo corretto, che “non può ritenersi che il demansionamento sia legittimato dalla volontà di impedire il licenziamento in quanto mansioni dequalificanti devono essere comunque accettate (e prima ancora proposte, il che non sembra neppure essere stato dedotto) dal lavoratore”.
Ne appare condivisibile, fissare il disposto cambiamento di mansioni all’esercizio dei poteri imprenditoriali coperti dall’art. 41 della Costituzione “perché tali poteri (tra cui rientra anche lo ius variandi) devono rispettare la norma di cui all’art. 2103 c.c., palesemente violata nella fattispecie”