Le somme trattenute dal datore di lavoro, ai dipendenti e destinate a terzi configura mero illecito civile – Cassazione Penale, Sez. Unite, sentenza n. 36503/2011

Le somme trattenute dal datore di lavoro, ai dipendenti e destinate a terzi configura mero illecito civile – Cassazione Penale, Sez. Unite, sentenza n. 36503/2011

mobbing-laboral

Corte di Cassazione Penale, Sez. Unite, sentenza n. 36503/2011

Le Sezioni unite penali, con la sentenza in epigrafe,  hanno confermato,  sulla scia di Cass., sez. un., 27 ottobre 2004, n. 1327/05, che “non integra il reato di appropriazione indebita, ma mero illecito civile, la condotta del datore di lavoro che ha omesso di versare al cessionario la quota di retribuzione dovuta al lavoratore e da questo ceduta al terzo”.
Si è, concentrata la pronuncia sul fatto che “la regola della acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve non opera ai fini della nozione di altruità accolta nell’art. 646 cod. pen.”, e che, quindi,  può essere ritenuto responsabile di appropriazione indebita colui che, avendo ricevuto una somma di denaro o altro bene fungibile per eseguire o in esecuzione di un impiego vincolato, se l’appropri dandogli destinazione diversa e incompatibile con quella dovute, laddove

non potrà invece ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia ad obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo.
Previous Pagina Esempio Quinto Mucio Scevola
Next Il matrimonio può essere dichiarato nullo se, a causa di una malattia, uno dei coniugi, non può avere figli - Corte di Cassazione Sentenza n. 21968 del 24.10.2011

You might also like