Il matrimonio può essere dichiarato  nullo se, a causa di una malattia, uno dei coniugi,  non può avere figli – Corte di Cassazione Sentenza n. 21968 del 24.10.2011

Il matrimonio può essere dichiarato nullo se, a causa di una malattia, uno dei coniugi, non può avere figli – Corte di Cassazione Sentenza n. 21968 del 24.10.2011

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Corte di Cassazione Civile, sentenza n. 21968 del 24.10.2011
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21968 del 24 Ottobre 2011 ha dichiarato la  nullità del  matrimonio in cui non è previsto l’arrivo di figli a causa della malattia di uno dei coniugi.
Il Giudice di Leggitimità si è espresso in merito al ricorso presentato dalla moglie; In primo grado la sentenza sul caso è stata pronunciata del Tribunale Ecclesiastico, che si è espresso a favore l’invalidità dell’unione, fondando l’assunto sul fatto Il rifiuto della donna di avere figli, ha legittimato il marito ad avere diritto alla separazione.
Anche la Corte d’Appello di Venezia ha delibato la sentenza con la quale è stata stabilita la nullità del matrimonio concordatario.
La coniuge si era però opposta a questa Pronuncia, affermando che la mancanza di figli è dettata da una sua malattia, l’anemia mediterranea, trasmissibile anche alla prole, sollevando, in subordine anche   la questione di infedeltà matrimoniale.

Il giudice italiano non ha però il potere di riesaminare la decisione del Tribunale Ecclesiastico, in quanto è vincolato all’accertamento effettuato dal giudice ecclesiastico, da cui è  riscontrata l’esclusione della maternità, manifestata dalla donna, lo stesso giudice ecclesiastico non ha violato le norme costituzionali, poiché si è basato sugli effetti della malattia, che inevitabilmente hanno un’incidenza negativa sulla generazione di prole.


Inoltre il giudice di merito non ha analizzato la situazione di infedeltà, si è espresso solo sulla questione  di invalidità matrimoniale per esclusione della prole, con riferimento al canone 1101, che non è in contrasto con l’ordinamento italiano. Infatti, anche l’art 123 del codice civile, prevede l’impugnazione del matrimonio nel caso in cui gli sposi non adempiono ai loro obblighi.

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