Il Mobbing riconosciuto anche con denuncia espressa direttamente ai vertici aziendali
La Cassazione con la Sentenza 15445/11 ha affermanto che si deve riconoscere il mobbing anche nel caso in cui il lavoratore, autonomamente, il superiore ai vertici aziendali e non all’autorità giudiziaria e il dirigente da parte sua, non può invocare la diffamazione nei propri confronti quando risulta essere colpevole di condotte vessatorie nei confronti dei propri sottoposti; la denucnia può essere fatto, quindi, anche solo ed esclusivamente ai vertici aziendali.
Quindi, precisa la Corte, che ha fatto bene l’impiegato a rivolgersi ai vertici aziendali senza denunciare il fatto direttamente all’autorità giudiziaria, dato che il cittadino ha tutto il diritto di esprimere la propria critica.
In conclusione, il Giudice di legittimità, ha ribadito che il cittadino ha il pieno e sacrosanto dovere di esprimere il proprio diritto di critica in quanto peculiare espressione del diritto costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero prevista dall’articolo 21 della Costituzione.