Il falso grossolano e innocuo configura un’ipotesi di reato impossibile – Corte di Appello di Palermo
Corte di Appello di Palermo, Sezione 1, Sentenza 5 Marzo 2012, n. 980
La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, ha deteriminato che in merito all’imputazione per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, il falso è da considerarsi grossolano e quindi innocuo, quando le caratteristiche del prodotto e del marchio che con esso si identifica, sono tali da escludere immediatamente e senza dubbio alcuno, la possibilità che una persona di comune discernimento possa essere tratta in inganno configurandosi, in tale ipotesi, un reato impossibile.
Nel caso de quo, l’imputato veniva sorpreso nell’ambito di un mercato di quartiere, nell’atto di esporre per la vendita oggetti di vario genere, adagiati su un lenzuolo steso per terra, ad un prezzo irrisorio e peraltro contrattabile.
Quindi, accertata la falsità dei marchi impressi sugli articoli posti in vendita, ciò anche in ragione delle particolari condizioni in cui la vendita veniva effettuata, deve escludersi la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 474 c.p., non integrando la condotta del prevenuto il reato contestato