MEDIAZIONE CIVILE : IL CONSIGLIO DI STATO DICHIARA LEGITTIME LE SPESE DI AVVIO

Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 17 novembre 2015, ha accolto l’appello del Ministero della Giustizia, del Ministero dello Sviluppo Economico e di alcuni intervenienti, rigettando invece integralmente quello incidentale dell’Unione Nazionale delle Camere Civili.

In primis, nel ritenere infondato il ricorso di primo grado e quello incidentale delle Camere Civili, il Consiglio d Stato ha definitivamente stabilito che la normativa sulla mediazione è del tutto conforme ai precetti costituzionali; in secondo luogo la pronuncia, infatti, una volta superato il vizio di eccesso di delega che aveva indotto l’intervento demolitorio della Corte costituzionale nel lontano 2012,  non è dato rinvenire manifesti e significativi profili di violazione dell’art. 24 Cost. ovvero di altri parametri di rango costituzionale. Di conseguenza, anche grazie agli interventi legislativi del 2013, la questione è ormai definitivamente chiusa

Per quanto concerne le cosiddette spese di avvio, per la cui eliminazione da parte del TAR qualcuno aveva “brillantemente” festeggiato, arrivando ad ipotizzare improbabili cause per la loro restituzione, il Consiglio di Stato ha posto la parola fine anche sul punto, stabilendo che esse sono sempre dovute, con buona pace di quei detrattori della mediazione, che spinti più che altro da logiche personalistiche, nel 2015 sinceramente anacronistiche.

Per la sentenza, anche per le residue spese (non le spese vive) disciplinate dal medesimo comma 9 deve ritenersi la loro estraneità alla nozione di “compenso” – intesa quale corrispettivo di un servizio prestato – introdotta dal comma 5-ter dell’art. 17.

Ed invero, prosegue il provvedimento in esame, come efficacemente dimostrato dalla difesa erariale e dagli intervenienti ad adiuvandum, le spese di avvio, quantificate dal legislatore in modo fisso e forfettario (e, quindi, sganciato da ogni considerazione dell’entità del servizio effettivamente prestato dall’organismo di mediazione), vanno qualificate come onere economico imposto per l’accesso a un servizio che è obbligatorio ex lege per tutti coloro i quali intendano accedere alla giustizia in determinate materie; quanto sopra risulta confermato dal riconoscimento, a favore di chi tali spese abbia erogato, di un correlativo credito d’imposta commisurato alla somma versata e dovuto, ancorché in misura ridotta, anche nel caso in cui la fruizione del servizio si sia arrestata al primo incontro (art. 20, d.lgs. nr. 28/2010).

Spese di avvio, quindi, sono sempre dovute da “Tutte” le parti.

Per quanto riguarda l’obbligo di formazione degli avvocati “mediatori di diritto”, fermo restando che nessun organismo che voglia essere credibile avrà tra le sue fila mediatori che non abbiano compiuto il percorso intero di formazione e di aggiornamento, non può sussistere dubbio, per il Consiglio di Stato, sulla diversità “ontologica” dei corsi di formazione e aggiornamento gestiti per l’avvocatura dai relativi ordini professionali – i quali possono bensì prevedere anche una preparazione all’attività di mediazione, ma solo come momento eventuale e aggiuntivo rispetto ad una più ampia e variegata pluralità di momenti e percorsi di aggiornamento – rispetto alla formazione specifica che la normativa primaria richiede per i mediatori, proprio in ragione dell’esigenza  di assicurare che il rischio di “incisione” sul diritto di iniziativa giudiziale costituzionalmente garantito sia bilanciato da un’adeguata garanzia di preparazione e professionalità in capo agli organismi chiamati a intervenire in tale delicato momento. Detti principi sono anche rafforzati della direttiva 2008/52/CE, secondo cui: “…Gli Stati membri incoraggiano la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti”.

In maniera giusta, quindi, l Consiglio di Stato ha ripristinato l’obbligo di seguire l’intero percorso formativo previsto dal DM 180, sia per quanto riguarda l’obbligo di formazione presso gli enti previsti dal DM, sia per il tirocinio.

 

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