Danni patrimoniali ed anche morali se la vacanza non risponde alle aspettative del consumatore – Cassazione Civile sentenza n. 7256 del 11 Maggio 2012

Danni patrimoniali ed anche morali se la vacanza non risponde alle aspettative del consumatore – Cassazione Civile sentenza n. 7256 del 11 Maggio 2012

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Corte di Cassazione sentenza n. 7256 dell’11 Maggio 2012

di Cassazione con la sentenza n. 7256 depositata l’11 maggio 2012,  ha respinto il ricorso promosso da un tour operator condannato, dai giudici di primo e secondo grado, al pagamento, a titolo di isarcimento dei danni patrimoniali e morali da vacanza rovinata patiti da una giovane coppia di novelli sposi durante viaggio di nozze a seguito dei servizi non goduti e per le somme che la stessa aveva dovuto sborsare durante il soggiorno.

Nel corpo della sentenza  i giudici di legittimità hanno ricordato come la legislazione sui “pacchetti turistici”, emanata in attuazione della normativa comunitaria di tutela del consumatore, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, “ha reso rilevante l’interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o riposo, prevedendo il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali (disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata) subiti per effetto dell’inadempimento contrattuale”.

La Corte di giustizia, in particolare, ha affermato che l’articolo 5 della Direttiva n. 90/314/CEE, “deve essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso”.

 

 

Un’altra carta giocata dal tour operator è stata la ‘soglia minima di tollerabilità’ della lesione subita dagli sposi. Ma a questa obiezione la Corte di Cassazione ha risposto: “Il giudizio sul superamento della soglia minima di lesione è implicito nella sentenza di merito, in considerazione della irripetibilità della vicenda trattata (viaggio di nozze)”.

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