USUCAPIONE – per usucapire il bene comune serve il godimento incompatibile con altri

Regole stringenti per acquisire per usucapione le quote di un apparatamento in comproprietà.Non basta che alcuni contitolari si siano astenuti dalla gestione del bene e non abbiano partcepato alle spese; il comproprietario può usucapire la quota degli altri senza interversione, ma deve estendere il potere esercitato sulla  cosa in termini di sclusività, godendo in modo inconciliabile con la possibilità di utilizzazione altrui ed in modo da evidenziare le volontà di possedere uti dominus e non più come condominio, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti da uso, amministrazione e manutenzione del bene. Né l’avvenuta usucapione può essere ricavata dalla mancata costituzione in giudizio di alcuni comproprietari. (Cassazione civile n. 5416/2011)

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