SOCIETA’ DI PERSONE: RESPONSABILITA’ DEI SOCI PER DEBITI TRIBUTARI

SOCIETA’ DI PERSONE: RESPONSABILITA’ DEI SOCI PER DEBITI TRIBUTARI

 

È nulla la pretesa dell’Erario nei confronti del socio accomandante. È infatti illegittima la pretesa impositiva dell’Amministrazione finanziaria promossa nei confronti del socio accomandante, se a quest’ultimo viene notificata unicamente la cartella esattoriale afferente il debito della società e non l’avviso di accertamento autonomo.

A queste conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di

Reggio Calabria (sentenza del 4 aprile 2014, sezione VII) la quale, attraverso un’attenta disamina della giurisprudenza della Suprema Corte di questi ultimi anni, ha effettuato una puntuale ricostruzione sulla responsabilità dei soci per i debiti tributari delle società di persone.

I giudici, dunque, dopo aver chiarito la differenza tra soci illimitatamente responsabili (ossia i soci delle snc e i soci accomandatari della sas) e soci limitatamente responsabili (ossia i soci accomandanti delle sas) specificano come ai sensi dell’art. 2291 del Codice civile “nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali di ogni specie, tra cui anche le obbligazioni legali e quelle tributarie. In senso conforme (Cass 1 febbraio 2006, n.2215), nella quale si afferma che il regime della responsabilità dei soci di una società in nome collettivo appare di generale applicazione e non è dato riscontrare … alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale, con esclusione di quelle che trovano la loro fonte nella legge, come accade per l’obbligazione tributaria. La responsabilità solidale tributaria del socio di una società in nome collettivo può essere fatta valere nei confronti del socio, dopo che l’avviso di accertamento sia stato notificato solo alla società direttamente con la cartella di pagamento”.

Sempre i giudici calabresi chiariscono inoltre come “la responsabilità solidale e illimitata del socio, prevista dall’art. 2291 del Codice civile, comma 1, per i debiti della società in nome collettivo, opera … anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti … il socio, pertanto, ancorchè privo della qualità di obbligato per detta imposta, come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo, resta sottoposto, dopo l’iscrizione al ruolo a carico della società, all’esazione del debito stesso …”.

Alla luce di quanto illustrato, quindi, i giudici fanno chiarezza su un aspetto particolare della responsabilità dei soci delle società di persone:

1)      soci illimitatamente responsabili possono essere colpiti dall’azione del concessionario subito dopo la notifica dell’accertamento fiscale nei confronti della società senza ulteriore successiva notifica e/o avviso da parte dell’Agenzia delle Entrate (in pratica il concessionario della riscossione può inviare la cartella esattoriale al socio a seguito di un accertamento notificato alla società e da questa non pagato);

2)      soci limitatamente responsabili non possono essere colpiti dall’azione del concessionario subito dopo la notifica dell’accertamento fiscale nei confronti della società ma è necessario l’invio di un successivo accertamento fiscale direttamente al socio “limitato nel quantum alla quota conferita”. Il mancato rispetto di questa procedura rende la pretesa illegittima come nel caso in oggetto.

Infine, in merito a quest’ultimo caso si segnala la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n.31/18/11 del 10/05/2010 e depositata in data 2/02/2011(sentenza liberamente visibile su www.studiolegalesances.it  – Sez. Documenti).

 

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it

http://www.studiolegalesances.it

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