Separazione giudiziale – Separazione personale – Abbandono volontario della casa coniugale – Causa sufficiente per l’addebito – Esclusione – Condizioni – Corte d’Appello di Roma, Civile, Sentenza 30 giugno 2010, n. 2827
In tema di separazione personale dei coniugi, il volontario abbandono della casa familiare di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è causa sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.