Famiglia maternità ed infanzia – Separazione – Addebito – Obbligo di prova della sussistenza del nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza – Corte di Cassazione, Sent. 24574/2010
In una causa di scioglimento di matrimonio, non può ipotizzarsi l’addebito della separazione a carico di un coniuge in seguito alla violazione dell’obbligo di convivenza qualora le due parti non avessero preventivamente e in modo definitivo fissato una stabile residenza familiare e non potendosi di conseguenza considerare definitiva una località, a causa della mancanza di una volontà concordata e conforme tra i coniugi. L’allontanamento della moglie pertanto, nella specie, non è da considerarsi come causa determinante e definitiva della fine del rapporto coniugale, dovendosi, in aggiunta, tenere conto dell’apporto causale fornito dalla condotta del marito, il quale, oltre a non opporsi al comportamento della moglie, rimanendo egli in una perdurante situazione di indifferenza, le aveva negato assistenza morale e materiale in occasione della nascita della figlia e le aveva impedito di godere della propria agiatezza economica.