Se le esigenze di parcheggio sono mutate a causa dell’acquisto di un autovettura di grandezza maggiore, non si può provocare cambiamenti nella divisione e nell’utilizzo della cosa comune. – cass.civ. sent. n. 15203/2011
Cassazione Civile Sentenza n. 15203/2011
I Giudici di Legittimità nel giudicare il caso in esame, che vedeva un condomino fermo nel rivendicare un differente utilizzo del bene comune, a seguito del mutamento delle proprie esigenze di parcheggio, (causa acquisto di una autovettura più grande della precedente) hanno ribadito che in materia di comunione l’uso della cosa comune avviene solamente in modo non troppo delimitato, senza però significare che ciascun condomino possa utilizzare il bene come voglia
La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha determinato che “Quando il godimento pregresso della cosa comune, regolamentato da assemblea condominiale, non è più possibile per un singolo condomino, a causa di un mutamento elettivo delle proprie condizioni, come nel caso di acquisto di un’autovettura più grande, questi non può esigere potestativamente nei confronti degli altri una
diversa modalità di utilizzazione della cosa comune”.