Il reato di Stalking si configura anche nei confronti di un gruppo indiscriminato di persone…come nel caso di condòmini di un Palazzo – Cassazione Penale sentenza n. 20895 del 26 Maggio 2011

Stalking_tn_800_800Corte di Cassazione penale Sentenza n. 20895 del 26 Maggio 2011

La Corte di Cassazione nella sentenza in oggetto ha stabilito che deve essere  punito per stalking chi molesta ripetutamente i condòmini di un palazzo  in modo così pesante e duraturo da determinare in loro un grave stato di ansia.

La Sentenza è importante perchè, per la prima volta vengono tutelati tutti coloro che si trovano ad essere destinatari di svariate molestie, anche solo episodiche, in virtù dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale; sia, quindi, per l’appartenenza a un genere, come per esempio l’essere donna, sia nel caso si faccia parte di un particolare gruppo di persone, come nel caso di un condominio.

Il Giudice di Legittimità, quindi, nel rigettare il ricorso di un soggetto affetto da una sindrome maniacale, ha riconosciuto che non è necessario per integrare la fattispecie del reato di stalking che il comportamento persecutorio sia tenuto verso la medesima persona, ma può essere rivolto, anche, ad un insieme indiscriminato di persone (c.d.gli appartenenti ad un condominio ).

«Difatti, – osserva la Corte – la minaccia rivolta a una persona può coinvolgerne altre o comunque costituirne molestia». Come nel caso di colui che «minacci d’abitudine qualsiasi persona attenda ogni mattino nel luogo solito un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro». Per la Suprema Corte è “ineludibile” l’implicazione che «l’offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi di per sé ogni altra che faccia parte dello stesso genere». E, dunque, «se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perché vive nello stesso luogo privato,sì da esserne per questa ragione occasionalmente destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genere all’evidenza turbamento in entrambe».

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