Opposizione a Decreto Ingiuntivo – Modifiche al Codice di Procedura Civile e Norma di Interpretazione Autentica

ParlamentoOpposizione a Decreto Ingiuntivo – Modifiche al Codice di Procedura Civile e Norma di Interpretazione Autentica

 La Camera dei Deputati il 6/12/2011 ha definitivamente approvato il ddl contenente “Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo“.

Il testo, ancora in attesa di pubblicazione, prevede che sia soppresso, nel secondo comma dell’art. 645 c.p.c., il periodo «ma i termini di comparizione sono ridotti a metà».

 In particolare, viene altresì introdotta, all’art. 2, una norma transitoria con la quale si emette interpretazione autentica dell’art. 165 c.p.c.,  secondo la quale « la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice».

Con tale atto il Legislatore ha inteso porre riparo alle gravi conseguenze generate dalla pronuncia delle S.U. della Corte di Cassazione n. 19246 del 9 settembre 2010, con la quale si ribaltava una oramai consolidata giurisprudenza interpretando gli artt. 645, 165 e 163bis c.p.c. nel senso che i termini di costituzione dell’attore-opponente, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, fossero automaticamente ridotti alla metà (5 giorni anziché 10) anche a prescindere dal termine a comparire concesso al convenuto.

La vicenda aveva suscitato scalpore poiché, in tal modo, gran parte dei procedimenti iscritti oltre il quinto giorno risultavano tardivi e pertanto determinavano il consolidarsi delle statuizioni contenute nei procedimenti monitori.

La vicenda ha inoltre dato origine a diversi orientamenti giurisprudenziali di merito, tra Giudici che hanno inteso seguire il disposto delle Sezioni Unite, altri che hanno adattato soluzioni proprie del Common Law, il cosiddetto overruling, dando valore al principio di diritto enunciato per i soli procedimenti iscritti successivamente alla pronuncia della Corte, altri, infine, si sono ampiamente discostati da detta interpretazione provocando, tra l’altro, un ulteriore invio del quesito alle Sezioni Unite.

L’atto legislativo recentemente approvato pone fine alla vicenda che ha ingenerato gravi preoccupazioni tra gli operatori del diritto.

 tuodiritto.it

Il testo del Provvedimento

 

Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo.

Art. 1
Modifica all’articolo 645 del codice di procedura civile

Al secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» sono soppresse.

Art. 2
Disposizione transitoria

Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.

 

(Testo approvato definitivamente il 6/12/2011, in attesa di pubblicazione)

 

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