La mediazione disposta dal giudice è condizione di procedibilità dell’azione

Tribunale di Gela sentenza del 15.02.2018

Il giudice può disporre che le parti intraprendano un tentativo di mediazione in maniera discrezionale e nel caso in cui intraveda la possibilità di addivenire ad una intesa bonaria tra le parti, motivo per cui  automaticamente, una volta disposto tale tentativo, il suo corretto espletamento è condizione di procedibilità dell’azione giudiziale. Infatti, il termine “facoltà” contenuto nell’art. 5.2 del D.lgs. n.28/2010, è riferito esclusivamente ai poteri esercitabili dal giudice e non al tentativo di mediazione. La mediazione deve essere svolta obbligatoriamente.

 

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