Non può essere licenziata la “futura sposa” Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 17845/2011
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 17845/2011
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 17845/2011 ha stabilito che non può essere licenziata la lavoratrice prossima alle nozze, dato che il periodo di “garanzia”, decorre già dalla data di pubblicazione del matrimonio previa affissione delle “comunicazioni” presso la Casa Comunale. Nello specifico, gli ermellini hanno ribadito, come: “la tutela accordata dalla legge n. 7 del 9 Gennaio 1963 alle lavoratrici che contraggono matrimonio è fondata sull’elemento obiettivo della celebrazione del matrimonio
e non è subordinata all’adempimento di alcun obbligo di comunicazione da parte della lavoratrice al datore di lavoro”