No alla rimessione nei termini di costituzione dell’opponente a Decreto ingiuntivo –
TRIBUNALE DI SALERNO 18 FEBBRIO 2011 – Dott.ssa Elvira Bellattoni
Con un interessante ordinanza il Giudice del Tribunale di Salerno ha respinto l’istanza di rimessione nei termini avanzata dalla parte opponente a decreto ingiuntivo non costituitasi nei termini di cinque giorni, come previsto dalle Sezioni Unite della Cassazione, giusta sentenza n. 19246/2010, che, nell’interpretare la previsione normativa dell’art. 645 c.p.c., hanno determinato il principio in base al quale i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà.
Secondo il Giudice campano: “Se, difatti, non è revocabile in dubbio che il revirement giurisprudenziale assume nel caso di specie lo stesso impatto dello ius superveniens e che è auspicabile una compiuta regolamentazione degli effetti delle interpretazioni giurisprudenziali della Corte Cassazione in materia processuale, proprio per evitare che possano cambiare le regole del processo quando questo è in corso, allo stato le pronunce non sono fonti normative e non è possibile invocare principi di diritto che possono trovare applicazione solo in occasione degli interventi del legislatore”.
Nello specifico: “La volontà di confinare entro il minimo indispensabile il rischio che l’errore processuale cagioni la perdita del diritto sostanziale non può automaticamente condurre, in un sistema che non segue le regole del common law, ad un sovvertimento dei principi che disciplinano il sistema delle fonti e gli interventi di carattere meramente interpretativo; non appare conferente neanche il richiamo da taluni operato alla giurisprudenza comunitaria in materia d’irretroattività delle norme penali”.Conclude che , “Appare ostativa all’applicazione della rimessione in termini non solo la convinta adesione all’orientamento secondo il quale l’art. 184 bis c.p.c. nella formulazione applicabile al procedimento in esame concerne esclusivamente le decadenze in cui le parti sono incorse nell’attività processuale innanzi all’istruttore, cioè nella fase istruttoria del procedimento, ma anche l’incompatibilità strutturale esistente fra l’istituto della rimessione in termini l’attività d’iscrizione a ruolo della causa da parte dell’attore”.